Infortuni, il datore risponde per carenza di formazione, informazione e addestramento

Infortuni, il datore risponde per carenza di formazione, informazione e addestramento

  • 5 Maggio 2025
  • Pubblicazioni
Un lavoratore è stato vittima di un infortunio così strutturato. Il dipendente era impegnato a scaricare della merce da un furgone da cantiere; mentre era intento a movimentare tale materiale, un tubo in cemento era caduto sulle dita della sua mano sinistra, cagionando lesioni personali dalle quali era derivata una malattia della durata di 140 giorni. L’addebito di colpa nei confronti del datore di lavoro imputato è stato individuato nell’imprudenza e negligenza e imperizia e violazione di specifiche norme del Dlgs 81/2008 per aver omesso di formare adeguatamente il lavoratore e di impartirgli disposizioni sui rischi e sulle azioni da intraprendere nella movimentazione dei carichi manuali. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, confermativa di quella del Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione formulando quattro motivi. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. In particolare, nel secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla prevedibilità e prevenibilità dell’evento, da qualificare come imprevedibile e non evitabile secondo la ordinaria diligenza. Il motivo è stato dichiarato infondato dalla sentenza della Corte di cassazione penale, sezione IV, 22 aprile 2025, n. 15697. Incontestata la dinamica dell’infortunio e l’assenza di qualsivoglia attività di formazione e informazione del lavoratore, il tema della prevedibilità e prevenibilità dell’infortunio risulta essere stato adeguatamente affrontato dai giudici di merito. Il Tribunale ha osservato che era stata la movimentazione manuale dei carichi a determinare la caduta del tubo, sicché era ragionevole ritenere che ove il lavoratore fosse stato correttamente istruito l’infortunio non si sarebbe verificato. In coerenza con tale assunto, la Corte d’appello ha ribadito il principio e ha affermato che, laddove il datore di lavoro non adempia a tale obbligo, l’omessa formazione potrà essere considerata causa dell’infortunio verificatosi in conseguenza della mancata consapevolezza da parte del lavoratore dei rischi connessi alla lavorazione e del modo in cui ovviare a tali rischi. La Corte di cassazione penale, sezione IV, 22 aprile 2025, n. 15697 richiama alcuni precedenti sulle tematiche esposte in motivazione, anche in relazione ad altri motivi di ricorso. Cassazione penale, sezione IV, 22242/2011: è colpevole il datore di lavoro che non fornisce una formazione adeguata sui rischi specifici dell’attività lavorativa, anche se il lavoratore ha agito con imprudenza. La Corte afferma il principio della prevalenza della colpa del datore rispetto a quella del lavoratore se il comportamento imprudente dell’infortunato è spiegabile con la mancanza di conoscenze tecniche e precauzionali che solo una formazione adeguata avrebbe potuto garantire. Cassazione penale, sezione IV, 3787/2014: il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se è conseguenza di una formazione lacunosa o del tutto assente. Richiamata per sottolineare che il nesso di causalità tra omissione formativa e evento lesivo resta integro anche se il lavoratore ha avuto un comportamento erroneo. La Corte ricorda che l’obbligo formativo non è escluso dal grado di esperienza del lavoratore, che deve comunque ricevere addestramento conforme ai rischi specifici della mansione. Cassazione penale, sezione IV, 18163/2020: la formazione prevista dal Dlgs 81/2008 deve essere specifica e aggiornata rispetto ai rischi effettivamente presenti nell’attività lavorativa, non generica o standardizzata. Questo precedente rafforza l’idea della formazione come processo dinamico, correlato ai cambiamenti dell’ambiente di lavoro, delle attrezzature e dell’organizzazione. Il datore deve garantire corsi specifici, addestramento pratico e aggiornamenti. Cassazione penale, sezione IV, 38914/2021: anche il comportamento abnorme del lavoratore non esonera il datore di lavoro da responsabilità se l’evento è comunque riconducibile alla mancata adozione delle misure previste. Richiamata per chiarire che la cosiddetta condotta eccezionale o esorbitante del lavoratore può escludere la responsabilità solo in casi rari e straordinari, non quando l’errore umano è una possibilità prevedibile nella logica della prevenzione. Il comportamento anomalo non è una scusante se l’organizzazione non ha predisposto i presìdi minimi di prevenzione.

Fonte: SOLE24ORE