La reperibilità notturna con permanenza in sede è orario di lavoro e merita un compenso adeguato
- 28 Aprile 2025
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La Suprema Corte, con Ordinanza n. 10648 del 23 aprile 2025, è intervenuta su una questione che vedeva coinvolto un lavoratore impiegato in una cooperativa sociale, il quale garantiva una presenza notturna presso la sede aziendale per circa 40 ore settimanali, senza tuttavia essere chiamato a svolgere attività operative continuative. Il Tribunale aveva qualificato tale attività come lavoro straordinario, mentre in appello era stata derubricata a semplice reperibilità con pernottamento, escludendo ogni diritto alla retribuzione straordinaria in applicazione del relativo CCNL. La Cassazione ha ribaltato questa impostazione, affermando che il tempo di reperibilità, se accompagnato dall'obbligo di permanenza fisica in sede, rientra pienamente nella nozione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE. Ciò vale anche in assenza di interventi effettivamente svolti, in quanto rileva la mera disponibilità del lavoratore a intervenire, che comporta una compressione della sua libertà personale e incide sul tempo destinato alla vita privata. Pertanto, pur non spettando automaticamente la retribuzione per lavoro straordinario, il lavoratore ha diritto a una compensazione economica adeguata e proporzionata al sacrificio imposto.