Il legale rappresentante di una società che agisce come prestanome è responsabile degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro
- 28 Aprile 2025
- Pubblicazioni
In tema di sicurezza sul lavoro, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15697 del 22 aprile 2025, ha ricordato che la qualifica formale di legale rappresentante di una società, ancorché rivestita da un mero prestanome, comporta comunque l'assunzione della posizione di garanzia in materia di prevenzione degli infortuni. La responsabilità penale del datore di lavoro non viene meno per il solo fatto che egli non eserciti di fatto i poteri direttivi, in quanto l'ordinamento attribuisce rilevanza anche alla titolarità formale del rapporto, salvo che vi sia una valida delega delle funzioni prevenzionistiche. Nel caso di specie, un lavoratore era rimasto gravemente infortunato durante lo scarico di materiali da un furgone da cantiere, quando un tubo in cemento di oltre 40 kg gli era caduto sulla mano sinistra, provocandogli fratture e una malattia di 140 giorni. L'infortunio è stato ricondotto alla mancata formazione del dipendente sui rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi, obbligo che grava sul datore di lavoro. Ne consegue, quindi, che il prestanome risponde delle violazioni delle norme antinfortunistiche e degli eventi lesivi che ne derivano, in quanto destinatario degli obblighi di tutela imposti dal D.Lgs. n. 81/2008.