Somministrati senza causale se i requisiti sussistono quando la proroga ha effetto

Somministrati senza causale se i requisiti sussistono quando la proroga ha effetto

  • 23 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
Il Collegato lavoro ha modificato significativamente la disciplina della somministrazione di lavoro contenuta nel Dlgs 81/2015. Una delle modifiche più rilevanti riguarda il ridimensionamento dell’obbligo della causale necessaria per rinnovare o prorogare oltre dodici mesi il contratto a tempo determinato (di seguito, Ctd) di cui si avvalgono le agenzie del lavoro per assumere il lavoratore da somministrare, da non confondere con il contratto “commerciale” che intercorre tra agenzia e utilizzatore. Come evidenziato nella circolare 6/2025 del ministero del Lavoro, l’articolo 10, comma 1, lettera b, della legge 203/2024 ha modificato l’articolo 34, comma 2, del Dlgs 81/2015, al fine di incentivare le opportunità di occupazione per persone che versano in situazioni di particolare debolezza. La disposizione prevede che, per particolari categorie di lavoratori, non devono ritenersi operanti le causali stabilite dall’articolo 19, comma 1 quando il dipendente a termine supera i dodici mesi. Conseguentemente, con questa deroga, si consente la somministrazione di tali lavoratori senza dover ricorrere alla causale in un esteso numero di casi, tra cui ad esempio i disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali, nonché i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, tra i quali rientrano coloro che:
- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- hanno un’età sino a 24 anni;
- hanno superato i 50 anni di età.
La questione applicativa che si pone riguarda il momento in cui devono sussistere i presupposti che legittimano la deroga o il rinnovo del Ctd: se fin dall’inizio del contratto stipulato dall’agenzia con il lavoratore oppure anche soltanto al momento della proroga (o del rinnovo) che va oltre il dodicesimo mese e, in quest’ultimo caso, se tali presupposti debbano anche perdurare per tutta la durata della proroga o del rinnovo, cioè fino all’estinzione del Ctd. Si consideri, ad esempio, il caso di un lavoratore ventiquattrenne, assunto con Ctd di dodici mesi che viene prorogato, senza causale, per ulteriori dodici mesi, ancorché il lavoratore compia venticinque anni durante il periodo della proroga. Oppure il lavoratore che sia stato assunto con un Ctd quando aveva già compiuto cinquanta anni. Pur se il termine «impiego» utilizzato nella parte iniziale dell’articolo 34, comma 2 potrebbe dare adito a qualche incertezza interpretativa, a nostro avviso i presupposti che legittimano la deroga all’articolo 19, comma 1 devono essere presenti al momento in cui viene prorogato o rinnovato il Ctd o, più precisamente, quando la proroga o il rinnovo hanno effetto (cioè il primo giorno di lavoro del contratto prorogato e rinnovato), senza che sia necessaria la loro sussistenza sin dall’inizio del Ctd. Appare rilevante, in questa prospettiva, la chiara intenzione del legislatore di agevolare le opportunità di lavoro per i lavoratori che versano in situazioni di particolare debolezza, come correttamente evidenziato anche nella circolare ministeriale, nonché il principio generale per cui tempus regit actum, sicché la validità della proroga e del rinnovo va verificata al momento in cui l’accordo avente a oggetto la proroga o il rinnovo si è concluso ed esso ha effetto con l’avvio o la prosecuzione del Ctd. Quindi, nell’esempio utilizzato del lavoratore cinquantenne, sarebbe possibile procedere al rinnovo o alla proroga oltre il dodicesimo mese senza indicazione della causale, avvalendosi della deroga. La stessa soluzione sopra prospettata vale anche quando le condizioni che legittimano la deroga vengono meno durante la proroga o il rinnovo (è il caso del lavoratore ventiquattrenne sopra menzionato), anche se in questa fattispecie potrebbe essere valutato un approccio più cautelativo, evitando di estendere la proroga o il rinnovo oltre il periodo successivo alla perdita delle condizioni legittimanti. In questo caso, quindi, si potrebbe limitare la durata della proroga o del rinnovo fino al compimento del predetto limite di età.

Fonte: SOLE24ORE