Semaforo rosso dell’Ispettorato all’erogazione mensile del rateo di Tfr

Semaforo rosso dell’Ispettorato all’erogazione mensile del rateo di Tfr

  • 23 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
La pattuizione collettiva o individuale relativamente al trattamento di fine rapporto (Tfr) può avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, altrimenti, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Così l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nel chiarimento fornito con la nota 616 del 3 aprile 2025, con la quale affronta la controversa questione della possibilità di erogare il Tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione, molto frequente nell’ambito del lavoro a tempo determinato e stagionale. Il trattamento di fine rapporto è un elemento retributivo differito, costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica calcolata sul Tfr già accantonato. Proprio per questo motivo, al momento della sua erogazione, non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria, ma solamente a tassazione separata. L’istituto del trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile, che, oltre a stabilirne i criteri di calcolo, prevede anche la possibilità di una sua anticipazione al lavoratore che ne fa richiesta a determinate condizioni (anzianità minima di servizio; limite massimo del 70% del maturato; per esigenze giustificate da spese sanitarie o acquisto di prima casa per sé o per i figli). Altra eccezione, che consentiva l’anticipazione delle somme maturate a titolo di Tfr, era stata normativamente prevista dalla legge 190/2014 (articolo 1, comma 26) limitatamente a un periodo sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, durante il quale i lavoratori dipendenti del settore privato, con un’anzianità di servizio di almeno sei mesi, potevano scegliere di ricevere la quota di Tfr maturata mensilmente unitamente alla retribuzione in busta paga. Al di fuori delle casistiche appena richiamate, il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto al lavoratore solo alla conclusione del rapporto di lavoro, trattandosi di una somma di denaro accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro. Una sua anticipazione mensile in busta paga risulterebbe del tutto contraria a tale finalità. Come chiarito dall’Ispettorato, la pattuizione collettiva o individuale, cui rinvia l’ultimo comma del richiamato articolo 2120, per l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, non può tradursi in un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile. Diversamente, tali somme andrebbero a costituire una maggiorazione retributiva da assoggettare all’obbligazione contributiva (Cassazione civile 4670/2021). Infatti, una liquidazione mensile snaturerebbe lo scopo del trattamento di fine rapporto che diventerebbe parte della retribuzione. Ne consegue che, ove il personale ispettivo riscontri l’indebita erogazione “mensilizzata” del rateo di Tfr al lavoratore, dovrà, attraverso il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14 del Dlgs 124/2004, intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate. Il datore di lavoro che non dovesse conformarsi a tale disposizione andrebbe incontro alla sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro e, non trovando applicazione l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del Dlgs 124/2004, l’importo sanzionatorio è determinato in 1.000 euro. L’Ispettorato del lavoro ricorda altresì che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di Tfr al Fondo Tesoreria istituito ai sensi dell’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 296/2006 le cui modalità attuative sono disciplinate dal Dm 30 gennaio 2007. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, stante l’equiparazione del Fondo a una gestione previdenziale obbligatoria, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’articolo 2116 del codice civile, con la conseguenza che le quote di Tfr versate al Fondo rispondono al regime di indisponibilità proprio della contribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del Tfr nei casi e nei limiti normativamente previsti.

Fonte:SOLE24ORE