Contributi malattia: devono versarli anche le società sportive

Contributi malattia: devono versarli anche le società sportive

  • 22 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con ordinanza n. 8643 del 1° aprile 2025, ha rigettato il ricorso proposto da una società sportiva, con il quale quest'ultima si opponeva alle precedenti decisioni avverse della Corte d'Appello e del Tribunale di Torino, aventi ad oggetto il mancato versamento di contributi di malattia in favore dei lavoratori sportivi. I fatti, risalenti al 2016, riguardavano un avviso di addebito emesso dall'INPS, per un importo di €14.715,12, più interessi e sanzioni, per il mancato pagamento del contributo aggiuntivo relativo al finanziamento dell'indennità di malattia, per i datori di lavoro che versano ai propri dipendenti l'intera retribuzione. Secondo la società sportiva, la specialità della disciplina dei lavoratori dello sport e dello spettacolo, ai sensi del D.Lgs. CPS 708/47, fa sì che il datore di lavoro che corrisponde un assegno corrispondente alla retribuzione in caso di malattia, con esonero dal pagamento della relativa indennità, non è tenuto a versare la suddetta contribuzione. Tale specialità si riscontrerebbe, secondo la società ricorrente, nel fatto che l'art. 20 c. 1 e c. 1bis del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, come successivamente modificato nel 2011, non abbia incluso espressamente i datori di lavoro dei settori sport e spettacolo nell'obbligo di versamento del contributo di malattia oggetto del ricorso. Tuttavia, la Suprema Corte, coerentemente con quanto già affermato nelle sentenze di primo e secondo grado, non condivide la soluzione prospettata dalla società sportiva ricorrente. Vengono quindi ribaditi i seguenti principi di diritto: premesso che la L. 41/1986, all'art. 31, ha regolato l'aliquota dei contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia nella Tabella G, con percentuali diverse a seconda del settore. Per i lavoratori dello spettacolo l'aliquota viene fissata al 2,2%, specificando che «in un contesto di progressiva omogeneizzazione all'AGO delle distinte gestioni previdenziali, a decorrere dal 1° maggio 2011 anche i datori di lavoro che corrispondono per legge o contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e che in precedenza erano esonerati dall'obbligo contributivo di malattia, diventano “comunque” tenuti al versamento della detta contribuzione ex art. 31 della legge n. 41/1986 per le categorie di lavoratori cui detta assicurazione è applicabile, di talché detto obbligo sussiste anche per la società odierna ricorrente». Pertanto, l'art. 20 c. 1 e c. 1bis del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, deve essere interpretato nel senso di obbligare i datori di lavoro del settore spettacolo e sport al pagamento della contribuzione addizionale, anche qualora abbiano corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia. Trattandosi di fatti antecedenti alla recente riforma dello sport, occorre segnalare che l'ordinanza oggetto della nostra analisi si riferisce alla normativa precedentemente in vigore. Ad oggi, invece, il D.Lgs. 36/2021 ha raggiunto l'obiettivo di garantire maggiori tutele ai lavoratori sportivi, equiparandoli ai lavoratori degli altri settori, pur mantenendo una distinzione tra professionisti e dilettanti:

- ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). La misura dei contributi dovuti è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento);

- i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all'iscrizione alla Gestione separata, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL