Dopo oltre due anni dalla promulgazione del Decreto Fiscale 2021 (DL 146/2021 conv. in Legge 215/2021), con la quale il legislatore ha modificato D.Lgs. 81/2008 con l'obiettivo di porre un argine agli infortuni sul lavoro, finalmente la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo sulla durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. La disposizione del TU sulla Sicurezza. Il Decreto Fiscale 2021 (DL 146/2021 conv. in Legge 215/2021) ha provveduto a riformare l'art. 37 D.Lgs. 81/2008 sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. In particolare, il comma 2 stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sarebbero stati definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano avrebbe dovuto adottare un accordo nel quale avrebbe dovuto provvedere all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
L'ulteriore novità in assoluto era contenuta nel comma 7, del citato articolo, in cui è previsto che anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti avrebbero dovuto ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo dell'art. 37. Ma fino ad oggi la formazione dei datori di lavoro, dei dirigenti nonché, dei preposti secondo le nuove disposizioni non si è potuta erogare proprio per la mancanza dell'accordo finalmente sancito. L'accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione, dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni che potranno essere:
1.1 soggetti “istituzionali”;
1.2 soggetti “accreditati”;
1.3 altri soggetti.
Indica i requisiti che dovranno avere i docenti, l'organizzazione dei corsi, le modalità di erogazione, le verifiche finali ed il rilascio delle attestazioni. Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvederà alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione dovrà essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni. La seconda parte dell'accordo ha ad oggetto i percorsi formativi, gli argomenti e la loro durata che vanno intesi come minimi, di conseguenza, gli argomenti e la loro durata possono essere ampliati ed integrati al fine di raggiungere gli obiettivi dei piani formativi derivanti dall'analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi. Per ogni corso di formazione dovrà essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso previsti nell'accordo. I datori di lavoro potranno organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, c. 2, D.lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto nell'accordo, o in alternativa potranno avvalersi di soggetti formatori di cui al paragrafo 1 della Parte I del presente accordo. Dopodiché, vengono elencate analiticamente le modalità di erogazione, i contenuti e la durata dei corsi per i lavoratori, i preposti e dirigenti con, l'indicazione dei contenuti minimi. Nel testo è specificato che l'aggiornamento non deve essere inteso solo come un rispetto agli obblighi di legge, ma deve intraprendere un percorso di formazione continua, stabile nel tempo, nell'ottica del "lifelong learning" con l'obiettivo di aggiornare le competenze operative, le capacità relazionali e quelle relative al ruolo, tenendo conto anche dei cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi del contesto operativo. L'aggiornamento potrà essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con la materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'aggiornamento non dovrà essere di carattere generale o di mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base. Progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi. Nella quarta parte dell'accordo sono indicate le modalità di progettazione, erogazione e monitoraggio dei singoli corsi. Viene evidenziato che la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenta caratteristiche particolari che è necessario tenere presente da parte dei soggetti formatori nell'organizzazione e gestione dei percorsi formativi, quali ad esempio:
- rientra nel contesto degli apprendimenti di tipo professionale non formali, cioè quelli che si realizzano al di fuori dei sistemi di apprendimento formale (Istruzione scolastica, Istruzione superiore e Università);
- è caratterizzata dalla continuità dell'apprendimento durante l'intera vita lavorativa (Life Long Learning) come affermato dall'obbligo periodico di aggiornamento per tutte le figure che operano nei contesti lavorativi;
- è rivolta prevalentemente ad adulti già avviati o da avviare ad attività lavorative. L'approccio metodologico deve essere di tipo “andragogico”, cioè un approccio focalizzato sui processi di apprendimento tipici degli adulti, i quali hanno fabbisogni formativi diversi, obblighi diversi e diversi modi di apprendimento rispetto ai discenti del sistema di istruzione formale.
Riconoscimento dei crediti formativi. La quinta ed ultima parte dell'accordo ha ad oggetto il riconoscimento dei crediti formativi che si ottengono dalla frequenza dei singoli corsi. Ai fini degli esoneri di frequenza e per il riconoscimento dei crediti formativi descritti nell'allegato III occorre fornire evidenza documentale ad es. mediante attestato dal quale si evince l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i. Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni, è da ritenersi valida e viceversa. Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV D.Lgs. 81/2008 nonché secondo quanto previsto dal presente accordo, è da ritenersi valida e viceversa. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in premessa nell'allegato III dell'accordo, con i crediti formativi riconosciuti. Si evidenzia che laddove la tipologia di formazione dei soggetti non sia riportata nelle tabelle inserite all'interno dell'accordo, nessun credito formativo sarà riconosciuto.
Fonte: QUOTIDIANPO PIU' - GFL