Reddito da conciliazione giudiziale a seguito di licenziamento

Reddito da conciliazione giudiziale a seguito di licenziamento

  • 16 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 98 del 14 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito alla classificazione del reddito derivante da un accordo di conciliazione giudiziale in seguito ad un licenziamento come reddito da lavoro dipendente e corretta individuazione del Paese avente la potestà impositiva. Nel caso esaminato dall'Agenzia l'istante riferisce di essere stato dipendente di una società italiana e di essere stato successivamente distaccato all'estero (prima in Russia, poi a Cuba e in Azerbaijan). Il lavoratore, a seguito di un licenziamento ritenuto illegittimo, ha raggiunto con la società un accordo per la corresponsione di somme a titolo conciliativo e di transazione generale e novativa. Tali somme erano state pagate nel momento in cui il contribuente era residente in Spagna.