Bonus contributivo parità di genere 2025: domande fino al 30 aprile

Bonus contributivo parità di genere 2025: domande fino al 30 aprile

  • 16 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
I datori di lavoro virtuosi che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere potranno beneficiare per il 2025 dell'esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali nel limite massimo di €50.000,00 annui. Il beneficio non è automatico: le aziende che sono state certificate per la prima volta entro il 31 dicembre 2024 dovranno presentare domanda all'INPS entro il prossimo 30 aprile 2025. La norma viene introdotta per la prima volta nel 2022 per effetto dell'art. 5 L. 162/2021, ove viene istituito l'esonero contributivo di cui sopra a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006 (cd. “Codice per le pari opportunità tra uomo e donna”). La legge finanziaria per il 2022 (L. 234/2021) con l'art. 1 c. 138, ha reso poi strutturale l'agevolazione, incrementando, a decorrere dal 2023, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dall'art. 1 c. 276 L. 178/2020. La condizione necessaria per ottenere lo sgravio è quella di essere in possesso, pertanto, di una particolare certificazione che può essere rilasciata solo da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Reg. CE 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell'Ente di accreditamento. L'elenco degli enti accreditati è pubblicato sul sito del Ministero al seguente indirizzo Internet: https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-dicertificazione Anche il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, che sono tenute a presentare ogni due anni le aziende che occupano più di 50 dipendenti, è una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter ottenere lo sgravio contributivo. Infatti, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro che è tenuto a verificare la veridicità e la completezza del rapporto biennale può comminare sanzioni per il caso di inottemperanza e disporre la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dal datore di lavoro, nell'ipotesi in cui l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi. Pertanto, laddove il datore di lavoro beneficiario dell'esonero in oggetto occupi più di 50 dipendenti, la spettanza dell'agevolazione sarà anche subordinata all'assenza di tali provvedimenti di sospensione da parte dell'INL e, dunque, presuppone la corretta presentazione del rapporto biennale, secondo le modalità indicate nel DI 29 marzo 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia. Ulteriori condizioni per ottenere lo sgravio. Come per ogni agevolazione contributiva anche per il diritto alla fruizione dell'esonero in parola è necessario:

- essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Chi deve presentare domanda. Ottenuta la certificazione, la stessa avrà una validità di 36 mesi. L'Inps, con il messaggio 4479/2024 specifica, al riguardo, che le aziende che abbiano già presentato, negli anni precedenti la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell'accoglimento della stessa, l'esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa. Sono obbligate, quindi, a presentare domanda al fine di ottenere il riconoscimento dello sgravio soltanto le aziende che abbiano ottenuto la certificazione (nuova o per la prima volta) entro il 31 dicembre 2024. All'interno del sito istituzionale dell'INPS, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è presente il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN” utile per l'inoltro delle domande di esonero contributivo. Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l'anno di riferimento 2024. Il termine per presentare le richieste di riconoscimento dell'agevolazione scade il 30 aprile 2025, e l'Istituto specifica che, ai fini dell'ammissibilità all'esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024. Per le certificazioni datate nel 2025 si dovranno attendere nuove istruzioni da parte dell'INPS. Come fare la domanda.  La domanda telematica di autorizzazione all'esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);

2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”;

3) l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis del Codice per le pari opportunità;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;

5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere”, l'identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del DM 29 aprile 2022;

6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa.

L'INPS precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell'Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità. Con riferimento alla retribuzione media mensile globale, dato essenziale da indicare nell'istanza, occorre precisare che la stessa è rappresentata dalla sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione. La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell'esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. In altre parole, nel caso di un'azienda con 100 lavoratori che percepiscono una retribuzione media di €2.500,00 ciascuno, il dato riferito alla retribuzione media mensile globale che dovrà essere indicato sarà €250.000,00 e non €2.500,00. Valutazione e esito delle istanze. L'esito della domanda verrà comunicato dall'INPS attraverso lo stesso “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” soltanto dopo lo scadere del termine fissato al 30 aprile 2025. Dopo tale data in calce al medesimo modulo di istanza online verrà indicato l'ammontare dello sgravio fruibile e le istanze per le quali sarà riconosciuto l'intero ammontare dell'esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.  Considerato, però, che la dotazione annua massima di spesa è fissata in 50 milioni di euro, nell'ipotesi di insufficienza di tali risorse, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda. In questo caso le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”. Alle aziende che verrà riconosciuto l'esonero contributivo verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”,con il seguente significato “Azienda autorizzata all'esonero di cui all'articolo 5 della legge n. 162/2021”. Misura dell'esonero e cumulabilità con altre agevolazioni. Il beneficio, come già avvenuto negli anni passati viene riparametrato su base mensile, e sarà fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12). Ricordiamo che non sono oggetto di riduzione:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.”;

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà ex D.Lgs. 148/2015, compreso il  Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano - Alto Adige nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

-il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Come specificato nella circolare Inps 137/2022, si ritiene che l'agevolazione in parola sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.


Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL