Bonus assunzioni di giovani e donne con doppia decorrenza

Bonus assunzioni di giovani e donne con doppia decorrenza

  • 16 Aprile 2025
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Con la firma dei due decreti ministeriali Lavoro-Mef di attuazione dei bonus per favorire le assunzioni giovani e donne previsti dal decreto Coesione, scatta il conto alla rovescia per l’applicazione degli esoneri contributivi. I due provvedimenti che passano adesso al vaglio degli organi di controllo, definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. È previsto un “doppio binario” per entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027, poiché sottoposte in parte all’autorizzazione Ue: in sostanza, dopo il confronto con la Commissione europea è stata svincolata la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) con due decorrenze per la fruizione del bonus. Nel primo caso i datori di lavoro privati che abbiano assunto dal 1° settembre 2024 possono accedere al beneficio massimo di 500 euro mensili per due anni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) e di 650 euro per le donne disoccupate da oltre 24 mesi (bonus donne), ovunque residenti sul territorio nazionale. Nel secondo caso, ovvero per i contratti nella Zona economica speciale, che si avvalgono di condizioni di miglior favore, l’esonero contributivo segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l’autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025), a partire dall’avvio della procedura, senza alcuna retroattività. Il riferimento è anzitutto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate, anche nell’ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, disoccupate da almeno 6 mesi: ai datori di lavoro privati è riconosciuto per un massimo di due anni, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) entro 650 euro mensili. La seconda fattispecie comprende i datori di lavoro privati che assumono in una sede o unità produttiva ubicata nella Zes unica per i Mezzogiorno giovani che alla data dell’assunzione incentivata non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età: è riconosciuto l’esonero dal 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore. L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni, mentre è compatibile senza alcuna riduzione con la maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni. 

Fonte: SOLE24ORE