Nelle conciliazioni non regolate da Ccnl la sede di sottoscrizione è determinante
- 16 Aprile 2025
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A circa un anno dalla precedente pronuncia già oggetto di commento (Cassazione 10065/2024), nell’ordinanza 9286/2025 la Suprema corte sceglie di dare continuità al discusso orientamento secondo cui la conciliazione in sede sindacale secondo l’articolo 411, terzo comma, del Codice di procedura civile non può ritenersi validamente perfezionata nei locali aziendali. Con una motivazione leggermente più articolata rispetto a quella del precedente richiamato, la Cassazione conferma che la sede sindacale di stipula e di sottoscrizione dell’accordo non è un elemento neutro ma determinante; la sede, infatti, non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto concorre ad assicurare l’effettività dell’assistenza sindacale, garantendo che la volontà del dipendente sia espressa in modo genuino e non coartato, tramite la formazione di un consenso informato e pienamente consapevole. Infatti, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore e l’assenza di condizionamenti. Pertanto, la Suprema corte ritiene che la sottoscrizione del datore di lavoro e del lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società non soddisfi i requisiti normativamente previsti per la validità e l’inoppugnabilità dell’accordo. Tenuto conto del consolidarsi di tale orientamento, sebbene non condivisibile, gli operatori dovranno prestare attenzione ad assicurarsi che le conciliazioni in sede sindacale vengano formalizzate non solo mediante un’assistenza effettiva del lavoratore ma anche in un luogo esterno all’azienda. Altrimenti la conciliazione potrebbe essere ritenuta invalida se impugnata dal dipendente nel termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quella di sottoscrizione, se successiva.
Fonte: SOLE24ORE