Maxi deduzione 120-130%: condizioni di cumulabilità con ulteriori incentivi
- 11 Aprile 2025
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L’agevolazione introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 2016/2023 prevede che, per il periodo di imposta 2024 (e per i periodi successivi, a tutto il 2027, per effetto delle previsioni della Legge di Bilancio 2025), per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 % del costo riferibile all’incremento occupazionale. Sul tema sono intervenuti il ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante la pubblicazione del decreto de 25 giugno 2024 e, recentemente, l’agenzia delle Entrate, che con circolare 1/E/2025, ha fornito ulteriori indicazioni operative sull’applicazione dell’agevolazione. La misura, che per effetto della legge di Bilancio troverà applicazione a tutto il 2027, si trova per la prima volta nella sua fase operativa e uno dei temi di maggior rilievo è la possibilità di un suo utilizzo, per effetto di un principio di cumulabilità, in presenza di altre misure agevolative. Per espressa previsione normativa, il beneficio ha natura fiscale ed è cumulabile con ogni altro beneficio, sia di natura economica, sia contributiva, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che si intende per beneficio contributivo ogni beneficio che prevede un abbattimento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (e/o del lavoratore), mentre si configura come beneficio economico quello che comporta una riduzione del costo in capo al datore di lavoro. In relazione al principio di cumulabilità, il legislatore ha impartito indicazioni precise in relazione alla possibilità di operare cumulo fra la misura in parola e le agevolazioni pubblicate con norme successive; nello specifico, per espressa previsione normativa, la maxi deduzione è cumulabile con tutte le misure introdotte dal Dl 60/2025, cosiddetto decreto Coesione, mentre nulla è stato definito dal legislatore in relazione alle agevolazioni introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (ovvero la nuova decontribuzione sud), per cui è espressamente previsto il divieto di cumulo solo in relazione alle misure del decreto Coesione. Una riflessione differente merita, invece, il principio di cumulo fra la maxi deduzione e le misure a carattere strutturale, già previste dalla legislazione vigente: in questo caso, infatti, non sono presenti indicazioni chiare sulla possibilità di cumulo e, pertanto, attualmente non è possibile fornire un quadro preciso dei comportamenti da adottare. Anche in relazione ai contratti di apprendistato non vi è estrema chiarezza; se, infatti, la circolare 1/E/2025 dell’agenzia delle Entrate specifica come - ai fini del calcolo dell’incremento occupazione - il contratto di apprendistato sia da considerarsi come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nulla dice in relazione al principio di cumulabilità fra le misure. A tal proposito giova ricordare che, come ribadito in più occasioni da Inps, il contratto di apprendistato è caratterizzato da un regime contributivo dedicato e non si può parlare - quindi - di agevolazione contributiva come sopra identificata; questo, insieme alle considerazioni di cui sopra, lo renderebbe - a parere di chi scrive - cumulabile, ma sarebbero necessari ulteriori interventi sul tema.
Fonte: SOLE24ORE