Ammissibile il doppio licenziamento disciplinare

Ammissibile il doppio licenziamento disciplinare

  • 9 Aprile 2025
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Il lavoratore che tiene due distinte condotte integranti due gravi illeciti disciplinari può essere licenziato con due distinti provvedimenti, anche se il secondo viene comunicato dopo la cessazione del rapporto determinata dal primo recesso. Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Ancona con la sentenza del 213/2025 del 29 marzo. Il caso portato all’attenzione del giudice riguarda un dipendente che ha impugnato i due recessi sotto vari profili, sostenendo, sotto l’aspetto in esame, che non è consentito licenziare chi sia già licenziato e ciò per effetto della consumazione del potere disciplinare in capo al datore, quale effetto conseguente al primo recesso. In altre parole, un contratto risolto non può costituire oggetto di ulteriore estinzione. Il Tribunale di Ancona osserva che nulla vieta di considerare rilevante la condotta oggetto del secondo licenziamento, purché si tratti di illecito che nulla abbia a che fare con la condotta sanzionata con il primo provvedimento e sempre che sia osservato il criterio della tempestività anche del secondo provvedimento. La sentenza richiama sul punto l’insegnamento conforme della Cassazione (106/2013; 19089/2018), a giudizio della quale, per licenziare la seconda volta, occorre che il datore abbia contestato condotte non conosciute o sopravvenute all’atto del primo licenziamento (1376/2025). D’altro canto, prosegue la sentenza del Tribunale, l’efficacia del secondo recesso è condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo, che produca la continuazione del rapporto, il quale, in tal modo può essere interrotto dal secondo recesso. Chiarito così il quadro dei principi applicabili al caso in esame, il Tribunale ha rilevato come in concreto alla società datrice di lavoro sia applicabile la tutela obbligatoria, sicché detta continuazione non si determinava. Il secondo recesso risulta pertanto di per sé irrilevante ma è stato comunque preso in considerazione, in quanto il lavoratore ha proposto domanda di nullità del recesso per ritorsività con conseguente continuazione del rapporto, domanda che, peraltro, è stata rigettata. Il Tribunale ha, quindi, concluso per la illegittimità del primo recesso e, in ogni caso, del secondo licenziamento per giusta causa, entrambi per mancanza di prova posta a carico del datore e il secondo anche per ingiustificata tardività, accogliendo il ricorso promosso dal lavoratore cui è stata riconosciuta l’applicazione della tutela indennitaria prevista dagli articoli 3 e 9 del Dlgs 23/2015.

Fonte: SOLE24ORE