Patto di prova nel contratto di lavoro: forma scritta essenziale sin dall'inizio

Patto di prova nel contratto di lavoro: forma scritta essenziale sin dall'inizio

  • 8 Aprile 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione, con l'ordinanza n. 8849/2025, ribadisce un principio fondamentale in materia di patto di prova nel rapporto di lavoro: la forma scritta richiesta dall'art. 2096 del codice civile è ad substantiam e deve esistere sin dall'inizio del rapporto. In particolare: 
* La forma scritta è requisito essenziale per la validità del patto
* La mancanza comporta nullità assoluta
* Il patto deve esistere prima dell'inizio del rapporto
* Non sono ammesse sanatorie successive
* È consentita solo la non contestualità delle firme prima dell'inizio del lavoro.
Se il patto di prova non è stipulato per iscritto prima dell'inizio dell'attività lavorativa:
- Il rapporto si considera definitivo sin dall'origine
- Non è possibile un recesso libero durante il "periodo di prova"
- Il licenziamento deve rispettare la normale disciplina limitativa
- La successiva firma del patto non sana la nullità 
 Attenzione: anche la sottoscrizione del patto pochi giorni dopo l'inizio del rapporto determina la nullità, trasformando automaticamente l'assunzione in definitiva.