Fringe benefit detassabili anche per le utenze domestiche

Fringe benefit detassabili anche per le utenze domestiche

  • 31 Agosto 2022
  • Pubblicazioni
Il Governo ha innalzato anche per il 2022 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit erogati ai dipendenti. La previsione normativa contenuta nell’articolo 12 del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) presenta, tuttavia, delle sostanziali differenze rispetto alle norme di contenuto analogo che si sono susseguite in questi ultimi due anni. La stessa non si limita, infatti, a innalzare a 600 euro il valore dei fringe benefit esenti , ma prevedendo una deroga a quanto stabilito dall’articolo 51, comma 3, del Tuir innovativamente riconosce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche alle «somme erogate o rimborsate» ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. La particolare formula utilizzata dall’Esecutivo che deroga, solo per quest’anno, al contenuto dell’articolo 51, comma 3, del Tuir porta ad alcune considerazioni. Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir è finalizzato, da un lato, a fornire i criteri per quantificare il valore dei fringe benefit dati ai dipendenti e, dall’altro, a ricordare che di regola non concorre a formare il reddito «il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro». Nell’ipotesi in cui si superi anche solo di un euro tale importo tutto il valore dei compensi in natura erogati concorre a formare il reddito dei dipendenti che ne beneficiano, con riflessi sia sulle imposte a carico dei lavoratori, sia sulla contribuzione dovuta da aziende e dipendenti. Ora, poiché l’articolo 12 del decreto Aiuti bis usa la formula «limitatamente al periodo di imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir» pare che lo stesso legittimi la disattivazione del criterio della franchigia che, come visto, caratterizza ordinariamente il comma 3 dell’articolo 51. In pratica, sembrerebbe possibile che, vista la deroga non limitata al solo importo ma all’intero comma 3, solo per quest’anno una volta superata la franchigia esente di 600 euro si possa assoggettare a tasse e a contribuzione solo la differenza rispetto ai 600 euro e non l’intero importo che includa anche i 600 euro di benefit o rimborsi. Questa interpretazione letterale della norma porterebbe a una notevole semplificazione gestionale e applicativa e permetterebbe di agevolare (anche indirettamente) con il “nuovo” intervento di welfare anche quei dipendenti già destinatari di auto aziendale (perché, ad esempio, venditori e simili) ovvero beneficiari di altri benefit che erodono la soglia.