Smart working, notifica entro cinque giorni dall’inizio effettivo
I 5 giorni per comunicare al ministero del Lavoro la stipula di un accordo di smart working decorrono dall’effettivo inizio della prestazione, mentre quelli per comunicare la proroga decorrono dalla data di stipula dell’accordo di modifica del termine originario. Lo precisa il ministero nella circolare 6/2025 di commento al Collegato lavoro, confermando il parere precedentemente espresso in una Faq pubblicata sul sito ministeriale. Con decorrenza dal 12 gennaio scorso, l’articolo 14 della legge 203/2024 ha modificato l’articolo 23, comma 1, della legge 81/2017 introducendo il termine di 5 giorni entro cui deve essere adempiuto l’obbligo di comunicazione telematica dello smart. In questo modo la norma, già modificata dal Dl 73/2022 con decorrenza 1° settembre 2022, è stata definitivamente completata, mediante la previsione della specifica scadenza che recepisce le indicazioni operative fornite dal Lavoro con la Faq del 23 dicembre 2022. La circolare, attraverso alcuni esempi chiarisce come calcolare i 5 giorni, nelle diverse seguenti situazioni contrattuali:
- stipula dell’accordo: i 5 giorni decorrono dall’effettivo inizio della prestazione, che può essere differente dalla data dell’accordo;
- proroga o variazione dell’accordo: i 5 giorni decorrono dalla data di stipula dell’accordo di modifica del termine (cioè di proroga);
- cessazione anticipata dell’accordo: i 5 giorni decorrono dal nuovo termine anticipato fissato dalle parti.
Il Ministero ha precisato che la scadenza dei 5 giorni si applica a tutti i datori di lavoro privati, mentre per quelli pubblici si utilizza quella più estesa del 20 del mese successivo all’instaurazione/modifica/cessazione anticipata dell’accordo di lavoro agile, così come previsto dall’articolo 9-bis del Dl 510/1996 applicabile al rapporto di pubblico impiego. Tale termine del 20 del mese successivo, per comunicare lo smart working, dovrebbe intendersi implicitamente applicabile anche alle agenzie di somministrazione, in quanto anche queste ultime, al pari delle pubbliche amministrazioni, beneficiano di questo termine più ampio per le comunicazioni obbligatorie di assunzione/variazione/cessazione. Rimangono invece immutate le modalità attraverso la quale effettuare la comunicazione, quali definite nel decreto ministeriale 149/2022 che ha introdotto il nuovo modello da presentare telematicamente per comunicare la stipula di un accordo di lavoro agile. In particolare oltre alle informazioni sul rapporto di lavoro (tempo indeterminato o determinato e dati Inail), il datore di lavoro deve comunicare i dati relativi all’accordo e cioè la tipologia (a termine o indeterminato) e la relativa data di sottoscrizione, oltre alla data di inizio della prestazione da svolgere da remoto. L’invio può essere effettuato per singola comunicazione o con modalità massiva attraverso la compilazione dell’apposito file excel disponibili sul portale ministeriale. È altresì confermata la specifica sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa o tardiva comunicazione, di importo compreso tra 100 e 500 euro per ogni lavoratore interessato, prevista dall’articolo 19, comma 3, del Dlgs 276/2003.
Fonte: SOLE24ORE