Nella parte della circolare ministeriale 6/2025 sul Collegato lavoro che riguarda la somministrazione troviamo alcune precisazioni di buon senso accanto a prese di posizione che lasciano piuttosto perplessi. Tra le prime rientra certamente la netta affermazione circa la possibilità, per le agenzie, di assumere e somministrare a termine senza alcun obbligo di causale, anche oltre i 12 mesi, lavoratori in condizioni di svantaggio. Il che consente di considerare superati i dubbi e le cautele avanzati da alcuni all’indomani dell’approvazione del Collegato lavoro. Non del tutto condivisibili sono, invece, le affermazioni circa le conseguenze della abrogazione della norma, emanata in piena pandemia con efficacia limitata nel tempo (ma poi ripetutamente prorogata), che espressamente legittimava il superamento dei 24 mesi di missione qualora il lavoratore fosse assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Una situazione che peraltro, prima ancora di questa norma, era stata considerata pienamente legittima già sulla base delle disposizioni legislative esistenti, in primis dallo stesso ministero del Lavoro (circolare 17/2018). Abrogata la norma transitoria, si torna ora, appunto, alla normativa precedente, nella quale, contrariamente a quanto si afferma nella circolare, non si rinviene una disposizione che espressamente sanzioni con la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore il superamento dei 24 mesi di durata delle missioni. L’articolo 31, primo comma, del Dlgs 81/2015, richiamato dalla circolare, non dice affatto questo. È ben vero che, tuttavia, si è andato nel frattempo consolidando un orientamento giurisprudenziale di merito che, sulla scorta di alcune sentenze della Corte di giustizia Ue e della Cassazione (richiamate nella stessa circolare ma riferite a lavoratori assunti a termine) e già nel vigore della norma abrogata, ha ritenuto contrastante con i principi della direttiva 2008/104/Ce sul lavoro tramite agenzia la reiterazione delle missioni oltre il limite dei 24 mesi (o del diverso termine previsto dalla contrattazione collettiva), e ciò anche se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Queste sentenze hanno quindi disapplicato la norma oggi abrogata, disponendo la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore. Si tratta però di un orientamento che, sia pur diffuso, non può ancora dirsi definitivo. Anzitutto le decisioni in questione non valutano adeguatamente il fatto che la stessa direttiva 2008/104/Ce considera meritevole di deroga ai principi generali il caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia (considerando 15 e articolo 5). Il che rende quantomeno dubbio il contrasto con la normativa comunitaria e richiederebbe un intervento chiarificatore della Corte di giustizia Ue. Inoltre, non si può non considerare che, in base alla normativa oggi vigente (articolo 38 del Dlgs 81/2015), la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato è tassativamente ricollegata ad alcune violazioni specifiche, tra cui non rientra il superamento dei 24 mesi. La conseguenza dello sforamento di tale limite temporale è, semmai, quella prevista dall’articolo 19, secondo comma, dello stesso Dlgs 81/2015, applicabile anche al rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore in virtù del richiamo operato dall’articolo 34 del medesimo decreto: la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro dalla data del superamento. Ma, ovviamente, se il contratto di lavoro (tra somministrato e agenzia) è già a tempo indeterminato, la sanzione non ha ragione di operare. Tanto che, in questo caso, alcune sentenze di merito si vedono costrette, per ordinare la costituzione del rapporto con l’utilizzatore, a far ricorso a istituti giuridici generali di assai dubbia applicabilità alla fattispecie, come la nullità per contrarietà a norme imperative. La questione comunque non è affatto definitivamente risolta, come sembra invece affermare la circolare, anche se ovvie ragioni di prudenza consigliano di non oltrepassare il termine dei 24 mesi (o quello diverso previsto dal contratto collettivo applicabile), anche nell’ipotesi di lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. In ogni caso, anche per alleggerire le conseguenze della propria radicale conclusione, la circolare introduce, in via interpretativa, una sorta di disciplina transitoria, che esclude dal computo dei 24 mesi (oltre i quali scatterebbe la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore) i periodi di somministrazione antecedenti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro. In altre parole, afferma il Ministero, il contatore dei 24 mesi riparte da zero il 12 gennaio 2025. Inoltre, si legge ancora nella circolare, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso sulla base di contratti di somministrazione stipulati prima del 12 gennaio 2025 potranno proseguire fino alla naturale scadenza, ma non oltre il 30 giugno 2025, data finale dell’ultima proroga della norma abrogata. Una lettura certamente ispirata a logiche di buon senso, che dovrà tuttavia, in caso di contenzioso, superare il vaglio giudiziale.
Fonte: SOLE24ORE