Legittimo il licenziamento comunicato alla Pec dell’avvocato
- 7 Aprile 2025
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Con sentenza 7480/2025 la Cassazione ha affermato che deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare notificato alla Pec dell’avvocato nel caso in cui il lavoratore abbia eletto il proprio domicilio presso il legale nel corso del procedimento disciplinare sfociato poi in un licenziamento. Un dipendente ha impugnato il licenziamento disciplinare eccependo, tra le altre, la nullità dello stesso sul presupposto che era stato comunicato a mezzo Pec al suo legale. La Corte d’appello di Bologna ha rigettato il ricorso, dichiarando valido il recesso comunicato al legale dal momento che presso l’avvocato, nelle more del procedimento disciplinare, era stato formalmente eletto domicilio. Il lavoratore ha quindi impugnato la decisione della Corte d’appello avanti la Cassazione per due motivi: assenza di motivazione del recesso, in quanto le ragioni non sono state comunicate al dipendente, nonchè violazione ed erronea applicazione dell’articolo 55-bis del Dlgs 165/2001 e articoli 1 e 2 della legge 604/1996. La Cassazione, nel rigettare entrambi i motivi, ha affermato che, ove il lavoratore elegga domicilio presso il proprio legale di fiducia indicando quale luogo per procedere alle future notifiche il relativo indirizzo di posta elettronica, individua tale indirizzo quale luogo idoneo di invio delle future comunicazioni, così eleggendolo in via mediata come di sua disponibilità, atteso il legame di fiducia qualificato esistente tra avvocato e cliente. In presenza di tale elezione di domicilio, la futura notifica deve pertanto considerarsi valida se effettuata presso l’indirizzo Pec “ufficiale” dell’avvocato. Lo statuto giuridico dell’avvocato, infatti, attribuisce specifico rilievo alla Pec dello stesso quale domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni, considerato che ciascun avvocato è munito di un proprio domicilio digitale conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) e corrispondente all’indirizzo Pec che l’avvocato ha indicato al consiglio dell’Ordine di appartenenza e da questi comunicato al ministero della Giustizia per l’inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici ReGindE (si veda Cassazione a sezioni unite 23620/2018 e Cassazione 16581/2020). Sulla base di tali argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore e confermato la legittimità del licenziamento.
Fonte: SOLE24ORE