Apprendistato, senza la formazione contratto annullabile per mancanza di causa
- 7 Aprile 2025
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Il contratto di apprendistato è un contratto a causa mista, che prevede la prestazione di lavoro a fronte dell’obbligo del datore di lavoro non solo di corrispondere la retribuzione, ma anche di formare il lavoratore per permettergli di acquisire una specifica qualifica. La complessità della natura di tale tipologia di contratto di lavoro lo rende spesso oggetto di dubbi interpretativi, sui quali la Corte di cassazione torna frequentemente a fornire chiarimenti, come fatto anche in una recente pronuncia (sezione lavoro, 6990/2025). Una delle questioni più delicate è quella relativa alle conseguenze che si verificano in caso di mancata o carente formazione dell’apprendista. Secondo la Corte di cassazione, tale inadempimento può determinare la nullità del contratto per mancanza di causa, con una serie di rilevanti conseguenze pratiche. Prima tra tutte la trasformazione del rapporto, sin dalla sua instaurazione, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla quale deriva, come ulteriore conseguenza, il riconoscimento al lavoratore del trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi per tale fattispecie contrattuale, a partire dalla data di avvio del rapporto di lavoro. Del resto, come rilevano i giudici, la circostanza che oggi il regime della forma sia stato flessibilizzato rispetto al passato, con la previsione della forma scritta ai soli fini della prova, non determina alcun indebolimento del requisito causale: resta comunque principale, anche oggi, l’obiettivo di promuovere la formazione e l’occupazione dei giovani e di favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. Sotto tale aspetto, non basta neanche limitarsi a erogare la formazione, ma, ove pertinente, è necessario anche provvedere a un equo bilanciamento tra l’esigenza formativa e l’addestramento tecnico-pratico. Proprio nell’ottica di garantire al lavoratore l’acquisizione di competenze e professionalità specifiche, il piano formativo deve essere redatto in forma scritta a fini probatori e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’apprendista sia la retribuzione, sia la formazione utile per fargli acquisire una specifica qualificazione professionale. Se questa formazione non viene erogata, viene contestualmente deviata la causa tipica qualificante il contratto di apprendistato, con tutte le conseguenze sopra enunciate. Non si può in tal senso non considerare innanzitutto l’inderogabilità della disciplina in materia, ma soprattutto la circostanza che l’articolo 35 della Costituzione, all’articolo 2, prevede che la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori e che l’elemento formativo nel contratto di apprendistato è proprio uno strumento di realizzazione di tale finalità di alto valore sociale.
Fonte: SOLE24ORE