Eccezione al divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza solo per particolare colpa grave

Eccezione al divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza solo per particolare colpa grave

  • 31 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione rafforza la tutela delle lavoratrici in gravidanza: non basta una "semplice" giusta causa per il licenziamento.  Con l'ordinanza n. 2586/2025, la Suprema Corte stabilisce che per licenziare una lavoratrice durante la gravidanza non è sufficiente provare una generica giusta causa o un giustificato motivo soggettivo.  Il caso riguarda una lavoratrice licenziata per utilizzo improprio dei permessi ex L. 104/92. Nonostante la Corte d'Appello avesse confermato la legittimità del licenziamento, la Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice. Per superare il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 D.Lgs. 151/2001, il datore di lavoro deve dimostrare una "colpa grave" della lavoratrice che:
- sia qualitativamente diversa e più grave rispetto alle normali infrazioni disciplinari
- tenga conto delle particolari condizioni psicofisiche legate allo stato di gravidanza
- sia valutata considerando il comportamento complessivo della lavoratrice. L'onere della prova è a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare non solo la sussistenza di una giusta causa "ordinaria", ma una particolare gravità della condotta che giustifichi il superamento della tutela rafforzata prevista per le lavoratrici madri.