Nuove tutele per assistenza ai disabili - Indicazioni INPS

Nuove tutele per assistenza ai disabili - Indicazioni INPS

  • 29 Agosto 2022
  • Pubblicazioni
L'INPS, con messaggio 5 agosto 2022, n. 3096, fornisce, con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, indicazioni per il riconoscimento delle nuove tutele indennizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 105/2022, cd. decreto Conciliazione vita-lavoro, in favore di chi presta assistenza a figli o familiari disabili. In particolare, con il decreto Conciliazione vita-lavoro sono state introdotte alcune novità normative in materia di permessi di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001.
Permessi disabili
L'art. 3, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 105/2022 ha riformulato il comma 3 dell'art. 33 della L. n. 104/1992, eliminando di fatto il principio del "referente unico dell'assistenza", in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori - a cui è sempre stata riconosciuta la particolarità del ruolo svolto - non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. 
Congedo straordinario 
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), del D.Lgs. n. 105/2022, che ha modificato il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/200, con riferimento al congedo straordinario per l'assistenza a familiari disabili in situazione di gravità: 
- viene introdotto il c.d. "convivente di fatto" tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile;
- si stabilisce che il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Ne deriva che il nuovo ordine di priorità per la fruizione è il seguente:
- coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente/il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente/della parte dell'unione civile convivente/del convivente di fatto;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente/il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; 
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente/il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della L. n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente/la parte dell'unione civile convivente/il convivente di fatto di cui all'art. 1, comma 36, della L. n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.