Multa di 50mila euro a un’impresa per aver utilizzato un sistema di geolocalizzazione che consente di controllare costantemente la posizione dei veicoli della società, allo scopo di tutelare il patrimonio aziendale: secondo il Garante della privacy questo tipo di monitoraggio, se viene svolto in modo costante e continuativo, viola i limiti fissati dalla legge per il trattamento dei dati personali e per il controllo a distanza dei lavoratori (provvedimento del 16 gennaio scorso, pubblicato il 21 marzo). La vicenda nasce dalla segnalazione di un lavoratore di una ditta di autotrasporti, la quale aveva installato un sistema di geolocalizzazione sul veicolo utilizzato dal dipendente (e su tutta la flotta) per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il dipendente ha lamentato il fatto che tale installazione fosse avvenuta senza la consegna, da parte del datore di lavoro, della preventiva informativa (prevista e disciplinata dall’articolo 13 del Gdpr) e senza che l’azienda avesse attivato la procedura di garanzia regolata dall’articolo 4 dello statuto dei lavoratori per i casi di controllo a distanza dei dipendenti. Il Garante, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha effettuato un accesso ispettivo, verificando che il sistema di geolocalizzazione – fornito al datore da un’importante azienda di telecomunicazioni - consentiva di riportare in maniera continuativa la posizione degli automezzi e ha ritenuto assodato che tale sistema comportasse diverse violazioni del Gdpr. La prima riguarda l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 13 del regolamento, in quanto l’informativa predisposta dalla società (e resa disponibile ai dipendenti mediante affissione in bacheca), è stata considerata del tutto inidonea a rappresentare compiutamente i trattamenti realizzati mediante il sistema di geolocalizzazione. Essi, secondo il Garante, sono molto più intensi di quelli rappresentati dal datore di lavoro, in quanto mediante l’associazione del dispositivo al numero di targa del veicolo consente di identificare il guidatore del mezzo, anche nel caso in cui la guida dello stesso sia in concreto affidata ad autisti diversi che si avvicendano. Inoltre il Garante ha contestato il fatto che l’informativa non rappresenta compiutamente le modalità del trattamento effettuato mediante il sistema di geolocalizzazione, in quanto non viene menzionata la circostanza che i dati sono rilevati in maniera continuativa. Una seconda violazione riguarda l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e l’articolo 88 del regolamento, perché le modalità di geolocalizzazione – che consentono alla società di acquisire informazioni relative alla posizione del veicolo, al suo stato (se cioè acceso o spento), alla telemetria e, indirettamente, anche all’attività degli autisti, in modo continuativo, seppur differite di pochi minuti - sono risultate eccedenti e non proporzionate rispetto agli scopi e alle finalità dichiarate (tutela del patrimonio aziendale). Finalità che, secondo il Garante, possono essere legittimamente perseguite mediante il trattamento di informazioni più limitate. La raccolta delle informazioni particolareggiate – compresa la rilevazione della posizione anche durante la pausa dell’attività lavorativa – si è concretizzata, secondo l’autorità, in una forma di monitoraggio continuo sull’attività dei dipendenti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che, invece, richiede che i dati raccolti siano «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati». Anche la conservazione delle informazioni raccolte per un esteso periodo di tempo, pari a 180 giorni, non è stata ritenuta conforme ai principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettere c ed e). Il Garante ha rilevato, infine, che il sistema di geolocalizzazione effettuava controlli in modo molto più intenso ed esteso rispetto alla prescrizione contenuta in un’autorizzazione concessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro al datore di lavoro, con la conseguente violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. L’accertamento di tali violazioni ha condotto l’autorità all’applicazione di una sanzione pecuniaria di 50milia euro e all’emanazione verso il datore di lavoro di alcune prescrizioni correttive: predisporre un’informativa idonea a rappresentare compiutamente i trattamenti realizzati e conformare il sistema di geolocalizzazione ai limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata dall’Itl.
Fonte: SOLE24ORE