Nella Gazzetta Ufficiale 69 del 24 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto del 7 febbraio 2025, emanato dal ministro del Lavoro di concerto con il ministro dell’Economia e il ministro per le Disabilità, relativo al riparto delle risorse del fondo per il diritto al lavoro dei disabili per l’annualità 2024, pari a 75.381.414 euro, di cui 3.885.409 in conto residui. Relativamente allo specifico incentivo per l’inserimento a lavoro dei disabili, previsto dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis, della legge 68/1999, sono attribuite all’Inps risorse per un totale di 53.465.672 euro, di cui:
- 4.728.900 euro versati dai datori di lavoro al fondo sopra richiamato, negli ultimi tre bimestri del 2023 e nei primi tre bimestri del 2024, a titolo di contributi esonerativi secondo l’articolo 5, comma 3-bis, della legge 68/1999;
- 46.630.000 euro a valere sul medesimo fondo, relativi all’annualità 2024;
- 2.106.772 euro, anch’essi a valere sul medesimo fondo, per sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, annualità 2023.
Tali risorse saranno pertanto utilizzate per finanziare la particolare agevolazione prevista per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori con disabilità o che trasformano i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, o ancora, solo in caso di disabilità intellettiva e psichica, che procedono con assunzioni anche a tempo determinato. La durata e la misura del beneficio sono differenti, a seconda del tipo e della percentuale di invalidità del lavoratore, nonché della tipologia di contratto stipulato. Per poter fruire della misura, l’assunzione (o trasformazione) incentivata deve dar luogo a un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Inoltre, il datore di lavoro deve rispettare l’obbligo di regolarità (Durc, assenza di violazioni di normative in materia di lavoro e legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi) prevista dall’articolo 1, comma 1175, legge 296/2006, e, qualora l’assunzione del soggetto sia effettuata al di fuori dell’obbligo previsto dalla legge 68/1999, l’azienda è soggetta a quanto disposto dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015. Per poter materialmente fruire dell’agevolazione è necessario presentare all’istituto previdenziale apposita istanza telematica preventiva «151-2015», all’interno del «portale agevolazioni» (ex DireSco), ed ottenere la conferma della disponibilità delle risorse. Infine, trattandosi di un incentivo di tipo economico, in linea di massima e salvo specifiche esclusioni, è cumulabile con le agevolazioni di tipo contributivo, entro i limiti del 100% del costo salariale (articolo 8, comma 6, del regolamento Ue 651/2014), mentre non è cumulabile con altri incentivi di tipo ugualmente economico, quali, ad esempio, quello per assunzione di percettori di Naspi (articolo 2, comma 10-bis, della legge 92/2012).
Fonte: SOLE24ORE