Bonus corrisposto al dipendente che lavora in più Stati: chiarimenti sul regime di tassazione

Bonus corrisposto al dipendente che lavora in più Stati: chiarimenti sul regime di tassazione

  • 26 Marzo 2025
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Il bonus erogato al dipendente che ha svolto attività lavorativa in parte nel Regno Unito e in parte in Italia è soggetto a tassazione in base al territorio in cui è stata svolta l'attività lavorativa. È quanto chiarito dall'Agenzia della Entrate con la Risposta ad interpello n. 81/2025. Il quesito viene posto da una società, facente parte di un gruppo multinazionale, che chiede il corretto trattamento fiscale applicabile al bonus, erogato in denaro dopo ogni data di maturazione (c.d. “vesting period”) ad alcuni lavoratori che prestano attività lavorativa in Stati diversi. In particolare, il caso portato dinnanzi all'Agenzia riguarda un lavoratore che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito fino a dicembre 2023 e, successivamente, nel medesimo anno (dal 18 dicembre) ha intrapreso un nuovo rapporto di lavoro in Italia, e pertanto dal 2024 risulta fiscalmente residente in Italia. Al riguardo l'AE ha rilevato che in tali casi bisogna fare riferimento alle convenzioni stipulate con gli altri Stati per evitare le doppie imposizioni. Nel caso di specie, dal Commentario OCSE alla Convenzione con il Regno Unito firmato il 21 ottobre 1998, e ratificata con la Legge n. 329/1990, risulta che lo Stato della fonte del reddito di lavoro dipendente è sempre quello in cui il contribuente ha prestato l'attività lavorativa, a nulla rilevando il luogo di residenza al momento della percezione degli emolumenti. Pertanto, il bonus sarà tassato nel Regno Unito per la parte in cui il lavoratore vi ha svolto attività lavorativa e in Italia per la restante parte.