Congedo parentale e abuso del diritto
- 26 Marzo 2025
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Con la sentenza n. 2618 del 4 febbraio 2025, la Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente per avere questo, durante il periodo di congedo parentale retribuito, svolto attività lavorativa di compravendita di autovetture rilevata a mezzo attività investigativa. La disciplina del congedo parentale è contenuta nell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001, che riconosce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro nei primi dodici anni di vita del figlio, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dieci mesi (elevabile a undici in determinate condizioni). Durante tale periodo, come previsto dall'art. 34 del medesimo decreto, spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per determinati periodi. Il congedo parentale ha lo scopo specifico di garantire, attraverso la presenza del genitore, il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e la sua piena integrazione nel contesto familiare e il suo utilizzo per scopi diversi, in particolare per lo svolgimento di altra attività lavorativa, costituisca un abuso del diritto e può integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento. La sentenza precisa anche che la condotta del lavoratore non può ritenersi "scriminata " dalla considerazione che comunque l'attività professionale svolta non impediva al lavoratore la cura e l'assistenza del minore, posto che tale affermata compatibilità doveva allora ritenersi sussistente anche in relazione all'attività svolta per il lavoro di cui ci si mette in aspettativa, in tal modo venendo meno in radice la ragione giustificativa dell'istituto.