Bonus affitto con verifiche su reddito e residenza

Bonus affitto con verifiche su reddito e residenza

  • 24 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
Assumere il lavoratore con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, verificare che il suo reddito di lavoro dipendente nel 2024 non abbia superato 35mila euro e acquisire l’evidenza dell’effettivo cambiamento di residenza del lavoratore oltre 100 chilometri da quella precedente. Sono queste tre condizioni necessarie per poter riconoscere ai dipendenti il bonus previsto dalla legge di Bilancio 2025 per favorire la mobilità dei lavoratori. La legge 207/2024 (articolo 1, commi da 386 a 389) ha stabilito che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati affittati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite di 5mila euro annui. Più in particolare, il beneficio si rivolge ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35mila euro nell’anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune della precedente residenza. La norma non richiede che sia osservata la condizione di erogazione alla generalità o a una categoria omogenea di dipendenti: pertanto, anche in presenza di più soggetti in possesso dei requisiti richiesti per il bonus, la corresponsione potrà essere del tutto discrezionale da parte del datore di lavoro. Inoltre, a differenza delle soglie di non imponibilità dei fringe benefit, mantenute dalla legge di Bilancio 2025 (fino al 2027) a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico, il comma 386 esclude espressamente l’applicazione del regime di favore che normalmente prevede l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e contributiva. Pertanto, l’esclusione dal reddito del bonus introdotto per la mobilità dei lavoratori non rileva ai fini previdenziali, quindi l’agevolazione è soltanto di natura fiscale per il dipendente neoassunto. Le somme erogate o rimborsate per l’affitto dell’abitazione hanno effetti per la determinazione dell’Isee e si computano per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Dal punto di vista gestionale, per manifestare il diritto al bonus, il dipendente rilascia al datore di lavoro una dichiarazione specifica, in base all’articolo 46 del Dpr 445/2000 (passibile di profili penali qualora si riveli mendace) nella quale attesta il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. Il lavoratore dovrà anche rendere al datore una dichiarazione dalla quale si evinca che il reddito da lavoro dipendente conseguito nel 2024 non abbia superato i 35mila euro: diversamente il bonus non potrà essere riconosciuto. Le somme che restano fiscalmente esenti sono soltanto quelle riferite ai canoni di affitto e alle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori in questione: non possono, infatti, rientrare altri valori (si pensi ai costi sostenuti per effettuare il trasloco o spese simili). Per far scattare il benefit locazione, il contratto deve essere a tempo indeterminato, sia full time sia part-time, anche in apprendistato. Salvo diverse indicazioni che dovessero arrivare dall’agenzia delle Entrate, pare che il beneficio sia applicabile alle sole nuove assunzioni e non anche alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Non dovrebbero esserci poi ragioni ostative al fatto che lo stesso lavoratore possa godere sia del bonus locazione, sia dei valori esenti generalizzati dei fringe benefit. Ad esempio, il lavoratore che ha trasferito la propria residenza oltre i 100 chilometri potrebbe beneficiare per il biennio successivo di 10mila euro totali per i canoni di locazione e di mille (o duemila) euro di valori esenti per pagare le utenze domestiche. Ovviamente, a discrezione del datore di lavoro che vorrà concedere queste iniziative. 

I paletti dell’agevolazione
1 Beneficiari

Per conseguire il rimborso dal datore di lavoro delle somme impiegate per pagare i canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati e beneficiare del bonus locazione, i dipendenti devono rispettare le seguenti condizioni:

a. non aver percepito, nell’anno precedente l’assunzione, una somma superiore ai 35mila euro come reddito da lavoro dipendente;

b. aver trasferito la propria residenza a una distanza superiore ai 100 chilometri calcolati tra la precedente e la nuova sede di lavoro; ai fini del computo della distanza, si presume che vada considerato il percorso più breve tra la vecchia residenza e il luogo dove si svolge l’attività lavorativa;

c. fornire al proprio datore una auto dichiarazione ex articolo 46, del Dpr 445/2000, con la quale attestare il luogo di residenza relativo ai sei mesi antecedenti l’assunzione;

d. l’assunzione deve avvenire a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e con contratto di apprendistato, ovvero con contratto a tempo indeterminato da parte delle agenzie di somministrazione, effettuata nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

2 I contratti esclusi dall’agevolazione

Restano esclusi dal beneficio:

a. i contratti a tempo determinato;

b. i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato;

c. i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato, perché la norma riguarda le imprese

3 Il bonus

a.il datore può rimborsare al dipendente un importo fino a 5mila euro all’anno, per i primi due anni dall’assunzione, per le spese relative all’affitto e alla manutenzione dell’immobile locato;

b.il periodo dei due anni di spettanza del bonus dovrebbe partire dal giorno dell’assunzione, vigendo il concetto di anno solare;

c.il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione delle spese erogate o rimborsate, quali il contratto di affitto e le ricevute delle spese di manutenzione, da esibire in caso di controllo;

d.il bonus locazione dovrebbe essere cumulabile con le soglie esenti dei fringe benefit previsti per la generalità dei dipendenti: infatti, anche nel 2025 e fino al 2027, è stato confermato l’innalzamento del canonico limite del Tuir che prevede la soglia di esenzione fiscale di 1000 euro, per il pagamento delle utenze domestiche o anche per il pagamento del mutuo dell’abitazione principale o dell’affitto ovvero di 2mila euro se i lavoratori dipendenti hanno figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti, figli adottivi, affiliati o affidati

Fonte: SOLE24ORE