Sicurezza, violazione unica se di più precetti della stessa categoria

Sicurezza, violazione unica se di più precetti della stessa categoria

  • 21 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
In materia di lavoro, più violazioni riconducibili a categorie omogenee dei requisiti di sicurezza sono considerate una unica violazione, punita con una sola sanzione. Lo chiarisce la circolare congiunta del 18 marzo 2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, in coerenza con quanto disposto da un loro accordo del 27 luglio 2022. Il documento chiarisce la corretta applicazione da parte degli ispettori del lavoro e dei tecnici delle Asl, del principio contenuto nell’articolo 68, comma 2, del Dlgs 81/2008 (Testo unico), in base al quale «la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV...è considerata una unica violazione». L’articolo 68 stabilisce le sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti in caso di accertate violazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e, più segnatamente, per le violazioni individuate dall’articolo 64, comma 1, il quale prescrive che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti richiesti dall’articolo 63, commi 1, 2 e 3. Quest’ultimo, a sua volta, stabilisce che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV e, più precisamente, nei punti 1, 2, 3, 4 e 6, del medesimo testo unico che, a loro volta, contengono più precetti. Questi ultimi possono essere finalizzati alla tutela di un interesse specifico o requisito di sicurezza, come la stabilità e la solidità, oppure le vie di uscita e di emergenza, o le porte e i portoni. Poiché eventuali violazioni accertate, interessanti più precetti sopra richiamati nei rispettivi punti dell’allegato IV, sono da considerarsi come unica violazione, esse vanno punite, in base all’articolo 68, comma 2, come un’unica violazione e, quindi, con un’unica sanzione. Tuttavia, fermo restando quanto sopra, l’ispettore non potrà mancare di indicare nel verbale ispettivo i diversi precetti violati. Ulteriori chiarimenti riguardano, invece, gli accertamenti relativi alla corretta osservanza delle norme di sicurezza delle macchine derivanti dall’osservanza delle disposizioni (direttive e regolamenti europei) recepiti nelle disposizioni di legge italiane. In particolare, vengono affrontate alcune problematiche riguardanti la conformità delle macchine alla direttiva 89/392/Cee, recepita con Dpr 459/1996, poi sostituita con la direttiva 2006/42/Ce, recepita con Dlgs 17/2010. In base alla direttiva del 1989, le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono essere dotate di marcatura Ce, mentre per quelle prodotte e utilizzate prima di tale data la normativa di riferimento è l’articolo 70, comma 2, del Dlgs 81/2008. In base a quest’ultimo, il datore di lavoro deve assicurare che le attrezzature di lavoro siano conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V dello stesso Dlgs. Quanto precede deve essere indicato nel documento di valutazione dei rischi (Dvr), non ritenendosi valida e conforme al testo unico eventuale dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un tecnico abilitato. Per quanto concerne, infine, le macchine in uso costruite prima del Dpr 459/1996 e, quindi, prive del libretto d’uso e manutenzione, introdotto da quest’ultimo decreto, il datore di lavoro deve predisporre schede tecniche/procedure o istruzioni operative nelle quali siano riportate le norme comportamentali, le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori, in conformità a quanto stabilito dall’allegato V, punto 9.2 del testo unico.

Fonte: SOLE24ORE