La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 10930 depositata il 19 marzo 2025, si è espressa ribadendo un principio nella giurisprudenza già assodato, ovvero l'assoggettamento della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 anche alle società unipersonali a responsabilità limitata. A differenza delle imprese individuali, le società unipersonali a responsabilità limitata si configurano infatti quali soggetti giuridici dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio. Con ordinanza del 9 luglio 2024, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato inammissibile la richiesta proposta di riesame contro un sequestro preventivo - disposto nei confronti di un legale rappresentante e da eseguirsi in via diretta anche nei confronti della società da lui rappresentata - in relazione al reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 e all'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001. In detta sede, il Tribunale aveva evidenziato come il legale rappresentante, indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo contestato alla società, avesse nominato il difensore di fiducia conferendo la procura speciale, non ritenendo credibile la prospettazione difensiva secondo cui lo stesso non fosse a conoscenza di essere indagato, in quanto proprio il medesimo era a conoscenza del procedimento, essendo destinatario del provvedimento di sequestro. Avverso l'ordinanza, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento. Con un primo motivo di doglianza, si lamentava l'erronea applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 231/2001, nonché degli artt. 322 e 324 c.p.c., sostenendo:
- che il ristretto termine di legge per l'impugnazione non avrebbe consentito la stessa a opera di un legale rappresentante diverso dall'indagato e che si sarebbe dovuto relativizzare il portato dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001 nella fase cautelare, ritenendo ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore di fiducia nominato dal legale rappresentante dell'ente, a condizione che, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro, non fosse stata comunicata l'informazione di garanzia prevista.
- che un ulteriore di profilo critico sarebbe rappresentato dalla situazione della società unipersonale, nella quale l'unico socio è anche amministratore, come nel caso di specie; cosicché non si sarebbe potuto verificare alcun conflitto di interessi, essendovi uno stesso soggetto che, seppure in vesti diverse, amministrava e partecipava totalmente alla società amministrata, come se si trattasse di una ditta individuale;
- la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta rilevanza delle iniziative personalmente assunte dal legale rappresentante dell'ente per la sua posizione personale. In particolare, si contestava il passaggio argomentativo del provvedimento in cui veniva valorizzato in senso negativo il fatto che il legale rappresentante fosse stato destinatario del provvedimento di sequestro impugnato da lui anche personalmente. Secondo la difesa, non si era perciò considerato che la richiesta di riesame a titolo personale era stata proposta solo perché il patrimonio del soggetto era stato attinto dalla misura del cautelare.
Quanto al primo motivo di doglianza, è stato premesso che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non possa provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.Lgs. 231/2001. Più nello specifico, viene sostenuto come inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591 c. 1 lett. a) c.p.p.., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente, nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Difatti, come nel caso in esame, la richiesta di riesame era stata proposta dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante, indagato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo ascritto all'ente. Non di meno, viene dichiarato come non possa trovare applicazione nel caso di specie il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 c.p.p. e in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 D.Lgs. 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 D.Lgs. 231/2001. Dunque, inammissibili vengono posti anche i rilievi difensivi relativi a una eventuale diversa disciplina che si dovrebbe applicare per le società unipersonali. In mancanza di un puntuale riferimento alla situazione di fatto da cui possa desumersi che la società in questione sia unipersonale, gli stessi devono ritenersi formulati in modo non specifico. In ogni caso, viene puntualizzato come, in tema di responsabilità da reato degli enti, le società unipersonali a responsabilità limitata rientrino tra gli enti assoggettati alla disciplina dettata dal D.Lgs. 231/2001 essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio (ex multis, Cass. 16 febbraio 2021 n. 45100; Cass. 25 luglio 2017 n. 49056). Infine, il trattamento preferenziale richiesto nel caso di specie dalla difesa della ricorrente - nel senso che la commistione fra legale rappresentante e società escluderebbe un conflitto di interessi - non troverebbe giustificazione giuridica.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL