Smart working per il lavoratore disabile

Smart working per il lavoratore disabile

  • 20 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza n. 77 del 5 marzo 2025, ha ribadito un importante principio in materia di lavoro agile per i dipendenti disabili, affermando che costituisce un diritto del lavoratore quando necessario a tutelare la sua salute e garantire l'accesso al lavoro in condizioni di parità.  La controversia riguardava un lavoratore, riconosciuto invalido in condizioni di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, che aveva richiesto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile a causa di una grave sofferenza psichica legata alla presenza nei luoghi di lavoro, associati a un precedente infortunio. Il datore di lavoro, dopo un iniziale accordo per due giorni di smart working settimanali, si era opposto all'estensione della modalità agile a tre o più giorni, sostenendo l'incompatibilità con le esigenze organizzative aziendali. Il Tribunale ha stabilito che:
▪️ Il lavoro agile rappresenta una "soluzione ragionevole" ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/78/CE per garantire la parità di trattamento dei lavoratori disabili.
▪️L'accomodamento ragionevole non può essere negato dal datore di lavoro se non dimostrando:
- L'impossibilità tecnica di eseguire le mansioni da remoto
- La presenza di oneri finanziari sproporzionati
- Il pregiudizio concreto per altri lavoratori
▪️La valutazione medica che indica lo smart working come misura necessaria per tutelare la salute del lavoratore disabile deve essere specificamente contestata dal datore di lavoro. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del lavoratore a svolgere l'attività in smart working per almeno tre giorni settimanali, ritenendo che:
- Il datore non aveva provato l'impossibilità tecnica di svolgere le mansioni da remoto
- Non erano stati dimostrati oneri sproporzionati o pregiudizi per altri dipendenti
- La documentazione medica attestava la necessità del lavoro agile per tutelare la salute del lavoratore. La pronuncia rappresenta quindi un importante precedente nell'attuazione concreta del principio di non discriminazione e ragionevole accomodamento per i lavoratori disabili.