Rischio interferenze: anche tra due aziende che svolgono la stessa attività

Rischio interferenze: anche tra due aziende che svolgono la stessa attività

  • 19 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
Il titolare di una impresa che operava in subappalto, in qualità di legale rappresentante e, quindi, di datore di lavoro, veniva tratto a giudizio con l'accura di omicidio colposo e lesioni gravi in conseguenza del decesso di un suo dipendente e del grave ferimento di altri due lavoratori, rimasti schiacciati dal ribaltamento dell'autocarro dal quale si stavano scaricando blocchi in cemento denominati new jersey. Nei due gradi di giudizio lo stesso veniva condannato in ordine ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose ascrittigli, di conseguenza proponeva ricorso per cassazione sul presupposto che la corte territoriale avesse, erroneamente ritenuto che lui, in qualità subappaltatore avesse avuto la disponibilità giuridica dei luoghi dove si verificò l'incidente, ed in particolare eccepiva l'insussistenza del rischio interferenziale dal momento che, che entrambe le società operanti sul luogo del sinistro, stavano effettuando la medesima operazione.  Decisione della Suprema Corte in relazione alla disponibilità effettiva dei luoghi. Secondo i giudici di legittimità le motivazioni poste a sostegno del ricorso sono assolutamente infondate. Difatti, il disposto dell'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, nel disciplinare gli obblighi del datore di lavoro che abbia affidato l'esecuzione di opere in appalto, prevede che lo stesso, inteso come datore di lavoro-committente, abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui sono realizzate le opere oggetto dell'appalto. Di contro, sempre l'art. 26, ma il comma 2, stabilisce invece, che nel caso di esecuzione di opere in appalto, tutti i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Di conseguenza, le previsioni di cui ai due primi commi del citato art. 26 devono essere intese nel senso che il primo perimetra il campo di applicazione del secondo, ma non ne estende la disciplina, in quanto non estende dal datore di lavoro-committente al subappaltatore la necessità di avere la disponibilità dei luoghi in cui si svolgono le opere oggetto dell'appalto. Pertanto, è logico dedurre che la disposizione di cui al primo comma relativa alla disponibilità giuridica dei luoghi in cui sono realizzate le opere oggetto dell'appalto è riferita al solo datore di lavoro-committente e non anche al subappaltatore. Ne consegue che, una volta che il datore di lavoro-committente, nella cui disponibilità sono i luoghi in cui devono eseguirsi le opere, decide di procedere con affidamento della loro esecuzione a terzi, non si richiede, perché sorgano a carico del subappaltatore gli obblighi previsti dal comma secondo, che costui abbia altresì la disponibilità dei luoghi, posto che la stessa è in capo al datore di lavoro-committente. Il ricorrente in relazione al verificarsi del rischio interferenziale asseriva, invece, che lo stesso non si sarebbe verificato poiché entrambe le imprese operanti sul luogo del sinistro erano intente a svolgere le medesime attività. Ma la Suprema Corte è stata di diverso avviso ritenendo che, fosse assolutamente irrilevante la circostanza che entrambe le imprese fossero intente a svolgere la medesima attività di scarico dal cassone di un automezzo di blocchi in cemento denominati new jersey, avendo da tempo affermato il principio che il rischio interferenziale ha origine in conseguenza del solo fatto che, sul medesimo luogo di lavoro, sono coinvolte due imprese diverse, anche se svolgono la stessa attività lavorativa. In definitiva, secondo i principi espressi nella sentenza in commento appare evidente che il rapporto fra il primo ed il secondo comma dell'art. 26, D.Lgs. n. 81 del 2008 deve essere inteso nel senso che il primo definisce il campo di applicazione del secondo, ma non ne estende la disciplina dal datore di lavoro - committente al subappaltatore di avere la disponibilità dei luoghi. Di conseguenza, il rischio interferenziale si verifica per il solo fatto che, nel medesimo luogo di lavoro siano presenti contemporaneamente due imprese, anche se le stesse svolgono le medesime lavorazioni e ciò in considerazione del fatto che, il legislatore ha previsto che il rischio interferenziale vada eliminato, sempre ed in ogni occasione, per cui ha stabilito che le imprese debbano coordinarsi in tal senso in ogni occasione.

Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL