L'attribuzione economica concessa unilateralmente

L'attribuzione economica concessa unilateralmente

  • 18 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
Importante pronuncia della Cassazione sul rapporto tra delibere unilaterali datoriali e contrattazione collettiva in materia retributiva. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6422/2025, ha affrontato un caso relativo al diritto degli avvocati dipendenti di ATAC S.p.A. a percepire il controvalore degli onorari incassati dall'azienda, emolumento originariamente previsto da una delibera unilaterale del 1988 e successivamente confermato da analoghe delibere delle società succedutesi nel tempo. La Cassazione ha stabilito che un emolumento retributivo derivante da delibere unilaterali del datore di lavoro può essere legittimamente eliminato da un successivo accordo collettivo aziendale finalizzato ad "azzerare" i trattamenti economici non derivanti dalla contrattazione collettiva.
 La decisione si fonda su due principi fondamentali:
1. Natura dell'emolumento:
- Non costituisce un elemento del contratto individuale di lavoro
- Deriva da atti unilaterali datoriali privi di natura obbligatoria
- Non si è trasformato in uso aziendale vincolante
2. Interpretazione dell'accordo collettivo:
Nell'interpretare un accordo collettivo occorre:
- Considerare la complessiva volontà delle parti
- Valutare il coordinamento tra le varie clausole
- Tener conto delle finalità perseguite
 La sentenza conferma che:
- Le disposizioni dei contratti collettivi operano dall'esterno come fonte eteronoma
- Non si incorporano nel contratto individuale
- Possono modificare in peius trattamenti economici di fonte unilaterale
La modifica peggiorativa è legittima purché:
- Non violi il minimo retributivo ex art. 36 Cost.
- Non incida su diritti già acquisiti nel patrimonio del lavoratore
- Sia funzionale a obiettivi di riorganizzazione aziendale.