Insubordinazione verbale e licenziamento

Insubordinazione verbale e licenziamento

  • 12 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6398/2025, chiarisce i confini del licenziamento per insubordinazione quando non ci sono "vie di fatto". Il principio:
Le previsioni del CCNL che individuano le condotte passibili di licenziamento non vanno intese in senso tassativo ma esemplificativo. Quando l'insubordinazione si manifesta con comportamenti ingiuriosi e minacciosi, anche senza scontro fisico, può comunque giustificare il licenziamento se raggiunge un livello di gravità equiparabile alle "vie di fatto".  Come chiarito dalla Cassazione n. 34410/2024, l'elencazione delle ipotesi di giusta causa nel CCNL ha valenza meramente esemplificativa e non preclude al giudice una valutazione autonoma sulla gravità del fatto e sulla proporzionalità della sanzione. Il giudice deve valutare in concreto se l'insubordinazione, accompagnata da offese e minacce, abbia raggiunto quel grado di gravità tale da essere equiparabile alle "vie di fatto" previste dal CCNL, considerando:
- La natura del rapporto
- Il contesto specifico
- L'intensità della condotta
- Gli effetti sull'organizzazione aziendale.