Imprese strategiche, esonero contributivo legato alla stabilità occupazionale
- 11 Marzo 2025
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Il Dl 4/2024 ha previsto una disciplina, di carattere sperimentale, mirata a consentire azioni di formazione e/o riqualificazione dei lavoratori per le imprese in difficoltà costituite attraverso processi di aggregazioni (fusioni, cessioni, conferimenti, eccetera) e aventi un organico pari o superiore a 1.000 lavoratori (cosiddette imprese strategiche), previo accordo sindacale stipulato in sede governativa. Tale accordo, peraltro, può essere concluso anche prima dell’operazione societaria di aggregazione ma deve chiaramente esplicitare l’impegno a effettuare quest’ultima entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. In difetto l’accordo può essere revocato con apposito provvedimento governativo. Il decreto interministeriale del 23 gennaio 2025, già bollinato dalla Corte dei conti e dall’Ufficio centrale di bilancio, si incarica appunto di definire le condizioni che possono determinare la revoca dell’accordo con decadimento dei relativi incentivi. A tale ultimo proposito è utile ricordare come al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetti un esonero contributivo totale dei contributi previdenziali (sono esclusi i contributi assicurativi) per un periodo massimo di 24 mesi entro il limite anno di 3.500 euro per lavoratore, prorogabile per ulteriori 12 mesi ma nel limite dell’importo annuo di 2mila euro. L’agevolazione si applica ai soli lavoratori i cui profili professionali siano stati indicati dall’accordo come destinatari delle politiche attive valorizzate dal progetto industriale di riqualificazione. Ulteriore condizione richiesta per la fruizione è lo svolgimento per tali lavoratori di attività formative per almeno 200 ore complessive durante tutta la durata della agevolazione. Da segnalare l’esplicito impegno assunto dal datore di lavoro in sede di accordo circa la tutela della forza occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di aggregazione, a valere per un periodo di almeno 48 mesi. Nel computo occupazionale sono esclusi i casi di interruzione dei rapporti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie. Escluse anche le interruzioni originate dall’utilizzo di strumenti incentivanti o, secondo quanto si legge nella (incerta) formulazione adottata dal decreto interministeriale, in virtù di «qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori» (articolo 2). Tale elencazione è tassativa, nel senso che non sono ammesse cause di interruzioni del rapporto lavorativo diverse da quelle indicate. In difetto, le stesse condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo vengono meno e si applica la sanzione pari al doppio dell’esonero fruito. Tale sanzione concerne tuttavia i soli lavoratori interessati dalla interruzione del rapporto lavorativo non espressamente contemplata. Diverso il caso della mancata concretizzazione della operazione di aggregazione nei termini indicati dall’accordo ovvero della mancata erogazione della formazione nei limiti minimi previsti, ipotesi che determinano l’integrale decadimento dell’esonero contributivo ed il recupero degli indebiti fruiti a cura dell’Inps.
Fonte: SOLE24ORE