Non c'è sanzione se la captazione occulta di conversazioni ha un suo fine
- 11 Marzo 2025
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La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 5844 del 5 marzo 2025, ha stabilito che non è più soggetto a sanzione il comportamento del professionista che registra di nascosto il suo dialogo con un collega al solo fine di procurarsi una prova da utilizzare in giudizio contro un terzo. La base normativa si rinviene nell'art. 24 del Codice Privacy (D.Lgs. 196 del 2003) che costituisce applicazione specifica del principio generale dell'art. 51 del Codice Penaleche esclude la punibilità di chi agisce nell'esercizio di un diritto, nel caso di specie l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, una dottoressa aveva registrato di nascosto una conversazione con una collega al solo fine di denunciare, poi, il primario per i reati di abuso d'ufficio e di omissione di atti d'ufficio ai suoi danni. La captazione occulta di conversazione, nello specifico, non viola la privacy dell'interlocutore, quindi della collega, se ciò è funzionale a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria.