Per chi rinvia quota 103, contributi in busta paga

Per chi rinvia quota 103, contributi in busta paga

  • 7 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
Lo sconto aggiuntivo di quattro mesi sul requisito anagrafico della pensione di vecchiaia contributiva per le donne è stato esteso dall’Inps alla pensione anticipata contributiva. La novità è contenuta nella circolare 53/2025 con cui l’istituto di previdenza ha fornito le indicazioni operative riguardanti alcune delle novità pensionistiche introdotte dalla legge 207/2024 (Bilancio 2025). L’articolo 1, comma 179, della legge ha innalzato da dodici a sedici mesi lo sconto massimo sul requisito anagrafico della pensione di vecchiaia previsto dall’articolo 1, comma 40, lettera c, della legge 335/1995. Fino al 2024 l’agevolazione prevedeva una riduzione di quattro mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi in presenza di tre o più figli. Ora, invece, in presenza di quattro o più figli la riduzione sale a 16 mesi. Quindi, attualmente, invece che a 67 anni di età, la pensione di vecchiaia può essere raggiunta già a 65 anni e 8 mesi. Il comma 179 è rubricato “accesso alla pensione di vecchiaia”, ma Inps in passato ha già chiarito che la riduzione del requisito prevista dalla legge 335/1995 si applica anche all’anticipata contributiva. Quindi via libera all’incremento di sconto massimo da 12 a 16 mesi anche per l’anticipata che diventa accessibile a partire da 62 anni e 8 mesi in luogo degli attuali 64 anni. Rimangono ferme le ulteriori condizioni, come l’importo soglia e l’anzianità contributiva effettiva non inferiore a 20 anni. Con il messaggio 799/2025, invece, Inps ha informato che si può presentare domanda per l’incentivo al posticipo del pensionamento “versione 2025”. I lavoratori dipendenti, che maturano i requisiti per quota 103 o la pensione anticipata ordinaria entro quest’anno, possono rinviare il pensionamento, continuare a lavorare e chiedere di non versare i contributi a loro carico ma di riceverli in busta paga esentasse. Quest’ultimo aspetto, insieme all’estensione alla pensione anticipata ordinaria, caratterizza la nuova versione dell’incentivo sulla quale, però, l’ufficio studi del Parlamento ha sollevato un dubbio già prima dell’approvazione della legge di Bilancio e finora non risolto ufficialmente. L’esenzione fiscale fa riferimento all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis del Dpr 917/1986, che però non riguarda gli iscritti alle gestioni previdenziali esclusive del regime generale Inps, gestioni a cui fanno riferimento, in genere, ma non sempre i lavoratori pubblici. Infatti ci sono situazioni particolari per cui alcuni lavoratori del privato sono iscritti a gestioni pubbliche o viceversa. Per quanto riguarda l’Ape sociale, prorogata fino al 31 dicembre di quest’anno, vengono ricordate le scadenze entro cui presentare la domanda di riconoscimento dei requisiti di accesso all’anticipo e che sono il 31 marzo, il 15 luglio e il 30 novembre. Invece se si vuole accedere al pensionamento riservato a chi ha svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti (“usuranti”) secondo il decreto legislativo 67/2011, deve presentare entro il 1° maggio di quest’anno (messaggio 801/2025) la domanda per il riconoscimento dell’agevolazione se si prevede di maturare i requisiti nel 2026. Per questi lavoratori il pensionamento avviene con il meccanismo delle quote, date dalla somma di un minimo di età (a partire da 61 anni e 7 mesi) e di contribuzione (almeno 35 anni). Qualora non si rispetti il termine del 1° maggio, la decorrenza della pensione viene rinviata da uno a tre mesi, in relazione al ritardo di presentazione della domanda.

Fonte: SOLE24ORE