Bonus under 35 solo per assunzioni avvenute dal 31 gennaio 2025

Bonus under 35 solo per assunzioni avvenute dal 31 gennaio 2025

  • 7 Marzo 2025
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Il decreto ministeriale attuativo del bonus giovani, previsto per le assunzioni di under 35, riduce notevolmente il periodo di riferimento dello sgravio contributivo introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 60/2024. Il Dm, nella versione diffusa e bollinata, oltre a contenere le regole per l’accesso (demandando, ovviamente, all’Inps l’attuazione delle specifiche tecniche), introduce due aspetti che sicuramente non susciteranno la simpatia degli addetti ai lavori. Il primo comma dell’articolo 2 testualmente dispone: «ai datori di lavoro che a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte delle Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025 assumono». Questa previsione è sostanzialmente diversa dall’incipit dell’articolo 22 della norma di riferimento che, invece afferma: «al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono». In sostanza, dunque, il Dm ridefinisce l’arco di tempo in cui le assunzioni danno diritto a chiedere l’agevolazione, stabilendo che l’aiuto può essere fruito solo a partire dal 31 gennaio 2025, giorno in cui la Commissione Ue ha autorizzato lo sgravio. Le sorprese, tuttavia, non finiscono qui. Infatti il comma 3, dell’articolo 4 del Dm stabilisce che l’istanza per il bonus da inoltrare all’Inps, con le modalità che verranno definite dall’ente previdenziale, dovrà essere presentata prima di assumere i soggetti portatori della facilitazione contributiva. Una statuizione che non lascia spazio a diverse interpretazioni, rafforzata dal successivo passaggio del testo secondo cui «le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio». Si tratta di una prassi insolita. In genere, nel passato, in presenza di situazioni similari, le assunzioni effettuate prima della prevista autorizzazione Ue sono state ammesse, basandosi sulla data di decorrenza del periodo previsto dalla norma. Invero, non occorre andare molto lontano per trovare un caso analogo. Il Dl 60/2024 disciplina, all’articolo 24, anche il bonus per la zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes unica). Si tratta di una disposizione per lo più uguale alla precedente con commi analoghi, seppur in un secondo momento non assoggettato ad autorizzazione Ue. Anche in questo caso si parla di assunzioni agevolate effettuate nel periodo 1° settembre 2024–31 dicembre 2025 che il relativo Dm lascia inalterato e non contiene alcuna limitazione riferita alla presentazione della domanda. L’emanazione dei Dm, legate alle agevolazioni volute da Dl Coesione, che costituiscono il presupposto per le istruzioni Inps, sembra sofferta e questo lascia immaginare che i margini economici siano molto ristretti. Situazione palese e condivisibile; tuttavia non si può ignorare l’aspettativa degli addetti ai lavori che, memori di quanto avvenuto in passato, si aspettavano qualcosa di diverso. Peraltro, non è da sottovalutare il fatto che molte aziende, contando sull’aiuto che ora non arriverà, potrebbero verosimilmente avere già assunto, con buona pace dei budget di esercizio. Ai datori di lavoro non resta che attendere le indicazioni dell’Inps e sperare.

Fonte: SOLE24ORE