Dimissioni di fatto oltre il limite di assenze ingiustificate

Dimissioni di fatto oltre il limite di assenze ingiustificate

  • 7 Marzo 2025
  • Pubblicazioni
La norma sulle dimissioni di fatto, presente nel Collegato lavoro 2024, è una norma di buon senso che ha la finalità semplice di mettere fine a pratiche illecite dei furbetti dei Naspi. In pochi giorni dalla sua entrata in vigore è stata già diffusa la nota Inl 579/2025, la circolare 3/2025 e il messaggio 639/2025 da parte dell’Inps. L’articolo 19 introduce il comma 7-bis nell’articolo 26 del Dlgs 151/2015. Proprio il primo periodo del nuovo comma 7-bis stabilisce che «in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima». Come spiegato bene dall’Inps con la circolare 3/2025, la disposizione assolve a finalità antielusive e si prefigge l’obiettivo di evitare comportamenti non corretti nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti nei fatti la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro senza, tuttavia, adempiere alle formalità prescritte dalla legge, anche al fine di accedere alla Naspi. La norma riguarda qualunque lavoratore subordinato, indipendentemente dalla qualifica e dalla tipologia contrattuale, che potenzialmente avrebbe diritto di accedere alla Naspi. Quindi, deve ritenersi fuori dal campo di applicazione della norma il lavoratore subordinato a tempo indeterminato della pubblica amministrazione (articolo 2 del Dlgs 22/2015). L’ambito oggettivo è costituito dal fatto giuridico di “assenza ingiustificata” nei termini stabiliti dal Ccnl applicato (praticamente tutti) o, in assenza di previsione, superiori a quindici giorni. Si tratta, tuttavia, di assenze che hanno avuto inizio a partire dal 12 gennaio 2025. Mentre si ritengono escluse dal nuovo provvedimento quelle che si pongono a cavallo di tale data. Il primo periodo pone un dubbio interpretativo e cioè se la previsione di assenza ingiustificata debba o meno essere di nuova istituzione e in ogni caso specifica rispetto alle attuali previsioni contrattuali. Sul punto la norma non sembra richiedere una nuova e specifica disposizione di assenza ingiustificata, per tre ragioni: la prima, rispetto alla finalità visto che c’è l’urgenza di fermare le pratiche illecite; la seconda, di carattere letterale in quanto la norma fa riferimento al Ccnl applicato; la terza, di carattere sistematico, sarebbe impensabile che possano sussistere distinte tipologie assenze ingiustificate con possibili conseguenze diverse sul rapporto di lavoro. L’assenza ingiustificata è un fatto giuridico unico già disciplinato dai Ccnl, con la sola differenza che il legislatore dal 12 gennaio ha voluto modificare le conseguenze sul rapporto di lavoro, facendo valere una presunzione relativa contenuta nel secondo periodo della norma («il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo»). Quindi, al verificarsi del fatto giuridico (superamento dei giorni di assenza ingiustificata o oltre i 15) scatta automaticamente una presunzione relativa che qualifica il medesimo fatto come una dimissione volontaria senza la necessità di convalida. Una diversa impostazione, anche ispirata alla prudenza, che avrebbe come conseguenza la possibilità per il lavoratore di accedere alla Naspi, esporrebbe il datore di lavoro a possibili illeciti civili e financo penali. Il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. Sulla base di questi presupposti, anche il ruolo che la norma affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro va letta nella sua essenzialità. Il coinvolgimento dell’Inl ha lo scopo di «verificare la veridicità della comunicazione» trasmessa dal datore di lavoro. Si presume, dunque, che lo scopo sia quello di presidiare eventuali azioni illecite del datore di lavoro nei confronti del lavoratore nascoste dietro la comunicazione di assenza ingiustificata che tuttavia non si comprendono quali possano essere. In ogni caso, la norma, da un lato, applica una presunzione relativa al verificarsi dell’assenza ingiustificata stabilendo per legge le conseguenze, dall’altro lato, dispone l’obbligo di inoltrare la comunicazione all’Inl per verificarne la veridicità. Le due disposizioni operano su binari paralleli. Infatti, il primo periodo non stabilisce un termine entro cui effettuare la comunicazione all’Inl, mentre nel secondo periodo il legislatore ha ben individuato il termine certo a partire dal quale si applica la presunzione relativa (ossia, il giorno di superamento del periodo di assenza ingiustificata). E proprio a partire da questo giorno che decorrono i canonici 5 giorni per trasmettere le comunicazioni amministrative indicando la causale di cessazione. E tutto ciò indipendentemente da quando il datore di lavoro decida di effettuare la comunicazione all’Inl o si concluda l’istruttoria. Le conseguenze sul rapporto di lavoro sono disciplinate dal terzo periodo della norma secondo cui «le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza». Quindi, l’unico fatto che impedisce l’applicazione della presunzione legislativa è costituito dalla prova fornita dal lavoratore sull’impedimento a comunicare i motivi dell’assenza. Tale effetto, invece, non è esteso ad eventuali comunicazioni trasmesse dall’Inl a seguito delle verifiche di veridicità. Resta fermo che la prova fornita dal lavoratore deve essere valutata dal datore di lavoro e ritenuta idonea a superare la presunzione di legge. In questo contesto solo il giudice potrà accertare i presupposti previsti dal terzo periodo della norma e disporre la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Fonte: SOLE24ORE