Apprendistato di riqualificazione senza limiti di età

Apprendistato di riqualificazione senza limiti di età

  • 7 Marzo 2025
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L’apprendistato di riqualificazione è una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto particolare, vantaggiosa per le imprese che intendono assumere disoccupati, cassaintegrati (e, in un prossimo futuro, anche detenuti e internati) a prescindere dalla loro età. La finalità primaria è quella propria delle misure di politica attiva, ovvero agevolare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, riqualificandoli grazie al conseguimento di una nuova qualifica professionale. Previsto dall’articolo 47, comma 4, del Dlgs 81/2015, l’apprendistato di riqualificazione o apprendistato professionalizzante senza limiti d’età è soggetto a una disciplina speciale che presenta significative differenze rispetto alla “normale” disciplina dell’apprendistato professionalizzante. La prima differenza sta proprio nell’assenza di limiti di età: l’apprendistato di riqualificazione infatti, a differenza dell’apprendistato professionalizzante (stipulabile, si ricorda, con giovani fino a 29 anni), può essere utilizzato a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione, purché lo stesso sia già percettore di Naspi o Dis-Coll (Inps, circolare 108 del 14 novembre 2018) o beneficiario di un trattamento straordinario di integrazione salariale nell’ambito di un accordo di transizione occupazionale (articolo 22-ter, Dlgs 148/2015). Il disegno di legge sicurezza, all’esame del Senato, estende il campo di applicazione dell’istituto ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione nonché ai detenuti assegnati al lavoro all’esterno. Per l’apprendistato di riqualificazione, poi, non trovano applicazione:

• la libera recedibilità al termine del periodo di formazione ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, con solo onere di preavviso (articolo 42, comma 4), dovendosi invece applicare le disposizioni in materia di licenziamenti individuali. Il legislatore intende così garantire la stabilità del contratto in ragione delle sue peculiari finalità;

• l’estensione dei benefici contributivi riconosciuti per l’apprendistato per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione (articolo 47, comma 7, Dlgs 81/2015).

Infine, con l’apprendistato di riqualificazione il datore di lavoro potrebbe essere sollevato dall’obbligo formativo di base e trasversale qualora il disoccupato risulti aver già acquisito la suddetta formazione nelle precedenti esperienze lavorative (ministero del Lavoro, risposta a interpello 5 del 30 novembre 2017). Il regime contributivo di riferimento è quello agevolato ordinariamente previsto per l’apprendistato professionalizzante, applicabile tuttavia – come abbiamo visto - limitatamente al periodo di formazione dell’apprendista (periodo, si ricorda, non superiore a tre anni ovvero a cinque anni per il settore artigiano e secondo le previsioni della contrattazione collettiva). L’aliquota contributiva a carico azienda è pertanto pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i datori di lavoro con più di nove dipendenti e a 1,5% nel primo anno di contratto, a 3% nel secondo anno, a 10% negli anni successivi al secondo per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti. Sono dovuti poi la contribuzione di finanziamento della Naspi (1,31%), il contributo destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua pari (0,30%), nonché il contributo di finanziamento degli ammortizzatori sociali per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali o soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà. In tutti i casi, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista resta fissata nella misura del 5,84 per cento. Con riferimento al trattamento economico, anche per l’apprendistato di riqualificazione è riconosciuta la percentualizzazione della retribuzione e la possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori. Va da ultimo ricordato che anche questi apprendisti, fatte salve diverse previsioni di legge, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari normative e istituti. In conclusione, l’apprendistato di riqualificazione consente all’azienda di coniugare la possibilità di tagliare il costo del lavoro con l’opportunità di inserire in organico un lavoratore da riqualificare in base alle esigenze aziendali, ma con competenze ed esperienze lavorative pregresse.

Fonte: SOLE24ORE