Nuovo regime impatriati: ulteriori chiarimenti dell'AdE
- 3 Marzo 2025
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L'Agenzia delle Entrate, con Risposte ad Interpello n. 53 e n. 55 del 28 febbraio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'art. 5. D.Lgs n. 209/2023. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- il periodo minimo di residenza all'estero è di sette periodi di imposta se il richiedente, sia prima che dopo il trasferimento, ha prestato attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) in quanto la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i due soggetti;
- la riduzione al 40% della base imponibile in presenza di un figlio minore di cui al co. 4 del sopraccitato art. 5 è subordinata alla condizione che il figlio minore di età, o il minore adottato, sia residente nel territorio Italiano durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore e può essere applicata ad entrambi i genitori;
- l'agevolazione è fruibile a condizione che il richiedente sia in possesso di uno dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione di cui al co. 1, lett d) del sopraccitato art. 5.