licenziamento per falsa presenza tramite tablet aziendale
- 3 Marzo 2025
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La Cassazione affronta il caso del licenziamento di un lavoratore, addetto alla distribuzione del gas, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio in determinati giorni e per aver indicato orari diversi da quelli in cui gli interventi presso gli utenti sono stati realmente effettuati. A seguito di un accordo sindacale, era stato stabilito che la prestazione lavorativa dovesse svolgersi con partenza e rientro del lavoratore presso la propria abitazione. A ciascun dipendente, inoltre, era stato assegnato un tablet attraverso il quale accedere al portale aziendale e, al termine della giornata lavorativa, inserire i dati relativi ai lavori eseguiti e ai rispettivi esiti. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, lamentando la violazione dello statuto dei lavoratori, in quanto il datore avrebbe effettuato controlli “occulti” sia tramite un’agenzia investigativa sia mediante il tablet aziendale, utilizzando i dati tratti dal dispositivo. La Corte di cassazione, con sentenza 4936/2025, ha confermato il licenziamento, affermando che la condotta contestata consisteva nell’inserimento nel portale aziendale di dati falsi relativi alla propria presenza. Ne consegue che il tablet non ha rilevanza nel giudizio come strumento di controllo del datore di lavoro sulla prestazione del dipendente, bensì come mezzo utilizzato dal lavoratore per trasmettere informazioni false. I dati mendaci assumono pertanto rilievo non come risultato di un controllo a distanza della prestazione lavorativa, ma come elementi di confronto con gli esiti delle indagini investigative, senza configurare una violazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori. La Cassazione ribadisce che i controlli effettuati dall’azienda tramite un’agenzia investigativa, riguardanti l’attività svolta dal dipendente anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi se finalizzati a verificare comportamenti penalmente rilevanti o attività fraudolente che possano arrecare danno al datore di lavoro. Tali controlli, invece, non possono avere per oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa. Nel caso in esame, il ricorso all’agenzia investigativa, secondo i giudici, è da ritenersi legittimo e giustificato, con la conseguente conferma del licenziamento.
Fonte: SOLE24ORE