Il 27 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale con le «modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali», copertura resa obbligatoria per gli immobili delle imprese dalla legge 213/2023. Dunque, in questi ultimi giorni si è completato il quadro normativo necessario a rendere operativo l’obbligo: martedì 25 febbraio è stato convertito in legge il decreto Milleproroghe (Dl 202/2024), che ha fissato definitivamente la data di entrata in vigore al 31 marzo prossimo. Entro questa data le imprese iscritte nel relativo Registro (con sede legale o in Italia o all’estero ma con stabile organizzazione in Italia) dovranno stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai loro beni immobili e strumentali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Si tratta di un obbligo penetrante dal momento che il suo inadempimento potrebbe, in base all’articolo 1, comma 102, della legge 213/2023, comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, con riferimento a quelli concessi in occasione di eventi catastrofali). A far da contraltare a quest’obbligo di “assicurarsi” vi è il corrispondente obbligo di “assicurare” (o a contrarre) imposto dal legislatore alle compagnie di assicurazione che, abilitate ad operare nel ramo 8 danni, svolgano attività assuntiva di rischi catastrofali sui cespiti di impresa oggetto della nuova copertura di legge. Per consentire al mercato assicurativo di farsi trovare pronto e alle imprese di adempiere all’obbligo, il decreto ministeriale attuativo (Dm 18 del 30 gennaio 2025, di Mef e Mimit) ha previsto (articolo 11, comma 1) un regime transitorio che riduce a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (erano 90, nella versione precedente), il termine entro cui le compagnie devono adeguare alle prescrizioni regolamentari i loro prodotti di nuova emissione (i testi di polizza, dice il Dm). Per il resto, la versione definitiva del Dm è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella sottoposto al parere del Consiglio di Stato (parere 01424/2024). Formalmente il Dm entra in vigore il 14 marzo, ma già da ora le imprese hanno tutti gli elementi per dotarsi di una polizza conforme. Cosa che richiederà, specie per le più grandi, un’accurata trattativa. Ciò presuppone che le offerte a norma siano già oggi sul mercato. E in effetti la maggior parte delle compagnie assicurative si è già sostanzialmente adeguata alle prescrizioni regolamentari. Discorso diverso per le polizze già in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo. Per esse l’articolo 11, comma 2 del Dm– rimasto invariato – prevede che l’adeguamento debba avvenire «a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse». Ciò significa che alla prima scadenza annuale (o più in generale del periodo di copertura assicurativa anche superiore all’anno) un contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al Dm. E, se la polizza non rispetta lo schema di legge, occorrerà stipulare appendici integrative (in relazione alle quali potrebbe non essere agevole comporre un programma di copertura integrato adeguato, mentre il cliente dovrebbe comunque poter confermare che il mantenimento di coperture diverse e ulteriori rispetto alle garanzie obbligatorie integrate continui a rispondere alle sue esigenze di garanzia). L’ambito relativamente ristretto di copertura obbligatoria consente e rende opportune soluzioni facoltative idonee a fornire uno spettro di garanzia più ampio (si pensi agli eventi non coperti o alla protezione dal rischio di business interruption). L’adeguamento delle polizze in corso potrà avvenire anche prima del rinnovo, al «primo quietanzamento utile», espressione che pare riferita a ogni quietanza che, rilasciata anche in corso di frazionamenti infraannuali del premio, ne attesti il pagamento, evitando la sospensione di garanzia ex articolo 1901 del Codice civile. L’articolo 1 del Dm prevede che vadano assicurate le immobilizzazioni «a qualsiasi titolo impiegate», inducendo a ritenere che destinatarie dell’obbligo non siano solo le imprese proprietarie di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali, ma anche quelle che li detengano ad altro titolo (leasing, locazione, comodato). Ma se il titolo dell’impiego (per esempio, locazione) presuppone che il rischio di perimento del bene sia in carico al proprietario, l’impresa locataria del bene finirebbe per stipulare una copertura (e pagare un premio) nell’interesse del proprietario. Si realizzerebbe così lo schema dell’assicurazione per conto altrui (articolo 1891 del Codice civile), anche se nulla vieta che il bene sia già assicurato da proprietario prima di porlo nella disponiblità dell’impresa. Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile. Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Infatti, rispetto ad una delle prime versioni del Dm circolata informalmente, nella definizione di «impianti e macchinari», scompare quella specificazione per cui sarebbero dovuti ricadere nel perimetro dell’obbligo anche i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali (posto che, secondo i principi contabili Oic gli automezzi dovrebbero rientrare nella voce B.II, n. 4 «Altri beni»).
Fonte: SOLE24ORE