Le relazioni di lavoro all'interno dei rapporti di parentale sono da sempre al centro di un acceso dibattito. Occorre innanzitutto chiarire che nessun rapporto può essere precluso a priori per la concomitante presenza di un rapporto di parentela. Anzi, nella realtà, il legame di parentela amplia le possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro aggiungendo l'impresa familiare, la coadiuvanza ed il rapporto di lavoro gratuito occasionale reso dal familiare. Importante ribadire che, pur nell'ambito di presunzioni da parte dell'Inps connesse al rapporto affettivo che lega i familiari, anche il rapporto di lavoro subordinato può legittimamente essere instaurato pur all'interno di legami affettivi. Tale affermazione è supportata dalla mancanza di una espressa norma che vieti la subordinazione e dalla giurisprudenza che ha affermato la necessità di una attenta valutazione degli indici di subordinazione a prescindere dalla componente familiare. Ricordiamo che tra gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, il c.d. rapporto sinallagmatico, costituisce uno dei fattori essenziali del contratto di lavoro subordinato, così come delineato dall'art. 2094 c.c., fattore che lo distingue sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Come detto, la presenza del legame familiare, rende possibile anche la prestazione di lavoro gratuita normativamente possibile solo se supportata da fini solidaristici. In mancanza del requisito della subordinazione, il rapporto lavorativo può configurarsi in modi diversi: dal rapporto di coadiuvanza, alla collaborazione coordinata e continuativa, o anche come prestazione gratuita che abbia i caratteri della mera occasionalità. Siamo quindi di fronte ad un rapporto che manca di retribuzione, e che viene reso per affectionis vel benevolentiae causa ossia per l'affetto connesso al legame familiare. E se l'affetto non può essere misurato, l'occasionalità è stata invece oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro già nel 2013. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 10478 del 21 giugno 2013, chiarisce che l'attività occasionale è caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, quindi non abituale o prevalente nella gestione dell'impresa. In alcuni casi, la collaborazione di un familiare dell'imprenditore può essere presunta come attività occasionale per ragioni oggettive o soggettive. Come ben sappiamo, ai fini dell'iscrizione ad una gestione autonoma è importante valutare il carattere abituale e prevalente del lavoro del familiare dell'imprenditore, tale condizione è assolutamente alternativa alla possibilità di svolgimento di attività occasionale. Anche il Ministero del lavoro, nella citata comunicazione di prassi afferma che il lavoro dei familiari in molti casi è reso in maniera occasionale, così da escludere l'obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale autonoma. Vengono quindi specificate le circostanze nelle quali il lavoro del familiare deve presuntivamente essere identificato come occasionale. Infatti opera la presunzione relativa di occasionalità della prestazione quando la stessa è resa da:
• pensionati, parenti o affini dell'imprenditore;
• familiare impiegato a tempo pieno presso altro datore di lavoro.
Qualora non ci si trovi in queste fattispecie rimane comunque la possibilità di misurare, con criteri oggettivi, l'occasionalità della prestazione.
Su tale aspetto le indicazioni ministeriali identificano un parametro quantitativo convenzionale, volto a definire il limite temporale massimo di durata della prestazione perché questa possa essere definita “occasionale”. Il parametro di riferimento è di 90 giorni annuali, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Nel caso in cui venga superato il limite di 90 giorni, il quantitativo massimo si considera comunque rispettato anche se l'attività prestata dal familiare viene svolta per poche ore al giorno, mantenendo invariato il limite massimo annuale di 720 ore. Potrebbe quindi essere occasionale il familiare che presta gratuitamente la propria prestazione con occasionalità ma anche con un orizzonte di presenza molto ampio. La valutazione dovrebbe prevedere, vista l'occasionalità, la mancanza dell'inserimento funzionale all'interno dell'organizzazione aziendale. Iscrizione all'Inail. Se quanto detto esclude la necessità di iscrizione ad una cassa autonomi discorso diverso deve essere fatto per il rapporto con l'istituto assicurativo. In questo caso infatti l'obbligo assicurativo opera ogni qualvolta la prestazione sia ricorrente e non meramente accidentale. Si considera a tal fine “accidentale” la prestazione resa una/due volte nello stesso mese con un massimo di dieci giornate nell'anno. In sostanza, in combinato, possiamo trovare una prestazione gratuita accidentale, inferiore ai 10 giorni, per la quale non vi sarà alcuna necessità di iscrizione, una prestazione gratuita occasionale, inferiore ai 90 giorni annui, che comporterà l'iscrizione all'Inail, mentre al superamento di tale limite avremo necessità di iscrizione all'Inps ed all'Inail.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL