Contratti a termine,causali fino al 31 dicembre 2025
- nei casi previsti dai contratti collettivi «nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria»;
- in assenza dei casi previsti dalla contrattazione collettiva, «per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti»;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Ebbene, la seconda ipotesi era stata concepita sin dall’inizio come norma di carattere transitorio destinata a dispiegare i propri effetti dapprima fino al 30 aprile 2024 e poi sino al 31 dicembre 2024, poiché, come ricordato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare 9 del 9 ottobre 2023, le previsioni dei contratti collettivi sono da ritenersi «fonte privilegiata» in questa materia. Il ruolo di fonte primaria in materia di causali, peraltro, spettava alla contrattazione collettiva già alla fine degli anni Ottanta con la legge 56/1987, secondo la quale l’apposizione di un termine al contratto di lavoro era consentita, inter alia, «nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale». Approccio, questo, assolutamente condivisibile, tenuto conto della maggiore capacità della contrattazione collettiva di farsi portavoce delle esigenze dei diversi settori produttivi. In tale contesto, la nuova proroga al 31 dicembre 2025 è, ancora una volta, espressione della consapevolezza del legislatore dell’elevato numero di contratti collettivi esistenti, nonché delle difficoltà connesse al dialogo tra le parti sociali, con l’obiettivo di concedere a queste ultime un tempo ragionevole per prevedere i casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato possa avere una durata superiore a 12 mesi. Va tuttavia sottolineato come l’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti individuali non sia priva di rischi soprattutto per i datori di lavoro, ai quali, per costante giurisprudenza, viene richiesto di specificare le concrete circostanze da cui rinvenire le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, non potendosi limitare a elaborare causali vaghe, sommarie o di semplice rimando alla norma, in quanto ciò potrebbe determinare, in caso di contenzioso, la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Fonte: SOLE24ORE