Licenziamento: utilizzo congedo parentale per altro lavoro

Licenziamento: utilizzo congedo parentale per altro lavoro

  • 26 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Obiettivo del congedo parentale è dare al figlio, nei suoi primi anni di vita, il diritto di essere assistito da entrambi i genitori dal punto di vista materiale e affettivo e, proprio per garantire il perseguimento di tali fondamentali finalità, le previsioni che disciplinano l’istituto non consentono al datore di lavoro di rifiutarne unilateralmente la fruizione. Il congedo parentale, insomma, è un diritto potestativo rispetto al quale il datore di lavoro si pone in una posizione di mera soggezione, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza giuridica alle esigenze produttive e organizzative dell’impresa. La compressione dell’iniziativa datoriale e il sacrificio derivante dai costi sociali ed economici che scaturiscono dalla fruizione del congedo hanno portato la giurisprudenza, negli anni, a porsi su una posizione particolarmente rigorosa rispetto all’interpretazione da dare alla condotta del lavoratore che svilisca le finalità proprie dell’istituto, utilizzandolo in maniera strumentale e per il perseguimento di finalità completamente diverse rispetto a quelle per le quali lo stesso trova la propria ragione di esistere nel nostro ordinamento giuridico. Anche di recente, la Corte di cassazione (sentenza 2618/2025) ha ribadito tale rigidità, qualificando come grave violazione del dovere di fedeltà imposto dall’articolo 2105 del Codice civile la condotta di un lavoratore che ha abusato del congedo parentale, nella specie utilizzandolo per svolgere un diverso impiego. Tale condotta, per i giudici, è connotata da un particolare disvalore sociale considerate soprattutto le finalità rispetto alle quali è modulato l’istituto e i sacrifici e i costi organizzativi imposti alla parte datoriale a fronte del suo godimento. Nella vicenda oggetto di analisi, il lavoratore aveva provato a dimostrare che l’attività professionale svolta durante il congedo non gli impediva di occuparsi anche della cura e dell’assistenza del minore, ma per i giudici si tratta di una “scriminante” non adeguata, considerato che tale compatibilità, allora, avrebbe potuto essere dichiarata anche con riferimento all’attività lavorativa principale rispetto alla quale era stato chiesto e ottenuto il congedo. In sostanza, se il periodo di congedo viene utilizzato per svolgere una diversa attività lavorativa, per la Corte di cassazione è indubbio che ci si trovi di fronte a un’ipotesi di abuso per sviamento della funzione del diritto, ovverosia a un comportamento che può essere validamente considerato una giusta causa di licenziamento, anche se l’attività lavorativa espletata dal lavoratore in congedo, concretamente valutata, possa in un certo modo contribuire a una migliore organizzazione della nuova famiglia.

Fonte: SOLE24ORE