Non presentarsi a più audizioni disciplinari
- 24 Febbraio 2025
- Pubblicazioni
La Cassazione, con l'ordinanza n. 28369/2024, ha stabilito che non sussiste lesione del diritto di difesa quando il lavoratore non partecipa a più audizioni personali da lui stesso richieste, se il datore di lavoro ha garantito diverse opportunità di essere sentito. Il datore aveva fissato tre diverse date per l'audizione:
- Prima data: lavoratore assente per malattia certificata
- Seconda data: nuova assenza con certificato medico
- Terza data: mancata presenza per assistenza al padre malato (senza prove della necessità).
La Cassazione ha confermato che il diritto di difesa del lavoratore include sì l'audizione orale, ma non comporta un automatico diritto al rinvio per mere difficoltà a presenziare. Il differimento deve rispondere a concrete esigenze difensive non altrimenti tutelabili. Nel merito, è stato ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa dell'addetto stima che aveva:
- Effettuato operazioni irregolari su polizze
- Omesso la corretta custodia di beni
- Violato le procedure di gestione del denaro aziendale.
Queste condotte, integrando un'infrazione al "minimo etico", hanno irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario. Principio: il diritto all'audizione va bilanciato con l'esigenza di ragionevole definizione del procedimento disciplinare, evitando tattiche meramente dilatorie.