Dimissioni per fatto concludente, arriva il nuovo codice Inps

Dimissioni per fatto concludente, arriva il nuovo codice Inps

  • 21 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
La nuova procedura di dimissioni per fatto concludente, introdotta dall’articolo 19 del collegato lavoro (legge 203/2024), ha una ricaduta, tra l’altro, anche sulla contribuzione dovuta all’Inps per il finanziamento della Naspi e, in particolare, sul cosiddetto ticket di licenziamento di cui alla legge Fornero (92/12). Per questo, con il messaggio 639 del 21 febbraio 2025, l’Istituto introduce il nuovo codice “1Y”, da utilizzare nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nella circostanza sopra citata. La nuova codifica che assume la denominazione di << Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis>>, identifica il caso in cui il lavoratore perde il diritto all’accesso alla Naspi e conseguentemente - quando l’interruzione si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 92/12 (ticket licenziamento) poiché l’interruzione del rapporto, in questo particolare caso, non fa sorgere in capo al lavoratore il diritto all’indennità. Ricordiamo che l’iter procedurale che il datore di lavoro deve seguire in questa fattispecie è stato delineato dall’Inl nella nota 579/2025, con cui è stato anche diffuso un modello di comunicazione che deve essere usato dall’azienda per notificare all’organismo ispettivo il concretizzarsi della fattispecie (sul punto si veda il Sole 24 ore del 14 febbraio scorso). In base a quanto stabilito, se l’assenza del lavoratore si protrae per oltre 15 giorni (o altro termine previsto dai Ccnl), senza che alcuna notizia sia pervenuta all’azienda, quest’ultima può darne comunicazione (con l’apposito modulo) all’Inl e inoltrare il modello Unilav indicando che il rapporto è cessato per dimissioni del lavoratore. Tuttavia, l’Ispettorato si è riservato la possibilità di verificare quanto accaduto, avviando un’istruttoria (con durata massima di 30 giorni) tendente ad accertare la presenza di situazioni che possano essere considerate una valida giustificazione dell’assenza e del conseguente silenzio del lavoratore. Se ciò viene constatato, l’Inl ne dà comunicazione al datore di lavoro e al lavoratore, che ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Quindi, se a seguito della comunicazione il lavoratore si presenta in azienda, il datore dovrà procedere ad annullare il licenziamento e a ricostituire il rapporto. Per i giorni in cui il dipendente non ha reso la prestazione si dovrà analizzare il titolo dell’assenza per determinare il relativo trattamento retributivo e i conseguenti profili contributivi. Su questo specifico punto, l’Inps nel messaggio precisa: «A seguito della comunicazione della Sede territoriale dell’Inl al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo». Dal suo punto di vista, l’ente di previdenza afferma che non essendoci interruzione del sinallagma, permane - senza soluzione di continuità - l’obbligazione contributiva ordinariamente regolamentata, che sarà conseguenziale alla qualificazione dell’assenza.

Fonte: SOLE24ORE