Licenziamento nel periodo di formazione dell’apprendistato

Licenziamento nel periodo di formazione dell’apprendistato

  • 21 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 dicembre 2024, n. 33547, ha deciso che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo di cui alla L. 25/1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l’elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre, nella seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ex articolo 2118, cod. civ., il rapporto (unico) continua con la causa tipica del lavoro subordinato; ne consegue che, nel caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.