Prestiti e distacchi di personale soggetti a Iva

Prestiti e distacchi di personale soggetti a Iva

  • 19 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
In linea con le modifiche normative introdotte dal Dl 131/2024, che comportano dal 1° gennaio 2025 l’assoggettamento a Iva dei distacchi e prestiti di personale, le Entrate ribadiscono il concetto non lasciando spazi a ipotesi per cui vi possa essere un’esclusione in virtù di un’assenza del sinallagma. È questa la risposta a interpello 38/2025 pubblicata il 18 febbraio. Alfa è una società in house che effettua a favore dei soci servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici. Beta è un’azienda sanitaria che ha temporaneamente necessità di potenziare il settore tecnico-amministrativo e ha chiesto ad Alfa la possibilità di distaccare in suo favore alcune risorse. Le parti intendono accordarsi per un distacco che preveda da parte di Beta il rimborso del solo costo del personale, comprensivo degli oneri contributivi e assicurativi. Poiché non c’è previsione di alcun compenso, secondo l’istante mancherebbe il controvalore effettivo per il servizio prestato e da ciò deriverebbe l’irrilevanza ai fini Iva. L’Agenzia conferma invece l’assoggettamento a Iva dei distacchi. Viene ricordata la norma originaria (articolo 8, comma 354, della legge 67/1988) che sanciva l’irrilevanza nel caso di rimborso del solo costo. Poi la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, ha stabilito che non possa essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini Iva del distacco del personale. Infatti i giudici della Corte Ue hanno chiarito che il nesso fra le due prestazioni è indipendente dalla misura del corrispettivo rispetto alla quantificazione del costo. Ciò ha comportato, mediante l’articolo 16-ter del Dl 131/2024, l’abrogazione della norma citata cosicché, dal 1° gennaio 2025, i distacchi e i prestiti stipulati sono assoggettati al tributo, fatti salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti sulla base della sentenza comunitaria (imponibilità Iva) o della norma previgente (esclusione da Iva) per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi. Secondo l’Agenzia, a prescindere dall’esistenza di un ricarico a favore del distaccante, è riscontrabile nel caso di specie un nesso diretto, nell’accezione della Corte di giustizia Ue, fra la prestazione di Alfa, che distacca il personale, e la controprestazione di Beta, cosicché le due prestazioni – quella del distacco e quella del pagamento degli importi a fronte di esso – si condizionano reciprocamente. Le Entrate concludono che i servizi di distacco erogati da Alfa in base ad accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza ai fini Iva. Due considerazioni possono essere sviluppate sulla risposta, la prima nella vigenza della nuova disposizione. Da un lato è evidente che la lettura delle Entrate è tale per cui la sentenza comunitaria va interpretata nel senso che il nesso fra le due prestazioni sussiste in base alla mera presenza di un distacco e al pagamento dei relativi importi da parte della distaccataria. È evidente che ciò lascia poco spazio a immaginare un’assenza di sinallagma che possa far invocare l’irrilevanza ai fini Iva. Dall’altro lato, stante il fatto che la pratica dei distacchi/prestiti di personale è assai diffusa, non c’è dubbio che in ambito industriale, in cui il diritto alla detrazione è pieno, l’aspetto può essere solo finanziario, mentre per gruppi ad attività esente (banche, assicurazioni, servizi postali e sanitari) l’inasprimento è forte posto che l’Iva rappresenta sempre una componente di costo. In tali casi sarebbe necessario che l’allentamento dei vincoli al gruppo Iva (superamento del principio dell’all in-all out) venisse introdotto come controbilanciamento al tutto.

Fonte: SOLE24ORE