La Suprema Corte con sentenza 21 gennaio 2025 n. 1450, nel ribadire la natura mista dell'indennità sostitutiva delle ferie (risarcitoria e retributiva), ha escluso che essa rientri nell'alveo degli istituti retributivi per i quali, ai sensi della disciplina dell'appalto di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003, il committente risponde in solido. Un lavoratore impiegato in un appalto ha adito il Tribunale del Lavoro di Napoli per l'accertamento del diritto a vedersi riconoscere il pagamento di differenze retributive relative ad indennità per ferie e permessi non goduti ed ha convenuto in giudizio sia la datrice di lavoro diretta (l'azienda subappaltatrice) nonché l'azienda committente, quale responsabile in solido ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n 276/2003. Il Tribunale in primo grado ha accolto solo in parte la domanda proposta nei confronti delle società convenute ed il successivo giudizio di appello promosso dal lavoratore innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, ha confermato la decisione del giudice di primo grado. Nella specie la Corte di merito - esclusa la natura retributiva degli emolumenti richiesti dal lavoratore ha affermato che l'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 faceva insorgere una responsabilità solidale nei confronti del committente esclusivamente per i "trattamenti retributivi" maturati dai dipendenti dell'appaltatore ed ha rigettato la domanda spiegata nei confronti della committente, ritenendo che gli emolumenti richiesti dal ricorrente non avessero natura retributiva e, come tali, non rientrassero nell'ambito della responsabilità solidale. Nei confronti di tale pronuncia, il lavoratore ha promosso il ricorso per Cassazione. In termini generali l'istituto delle ferie rappresenta un periodo di “non lavoro retribuito” che consente al prestatore di lavoro di reintegrare le energie psicofisiche spese nell'espletamento della prestazione lavorativa e di partecipare alla vita sociale e familiare. L'istituto delle ferie trova la propria fonte in primis nella Costituzione che all'art. 36, comma terzo dispone: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. La seconda fonte principale che disciplina le ferie è il Codice Civile che all'art. 2109 prevede: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”. Inoltre, l'art. 10, d.lgs. n. 66/2003 dispone invece: “…il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all' articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro….”. Dalla lettura combinata delle fonti sopra riportate si possono ricavare alcuni principi cogenti.
In particolare:
le ferie configurano un diritto irrinunciabile;
le modalità di fruizione delle ferie sono stabilite dall'imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
le ferie annuali non potrebbero essere sostituite da un trattamento economico (il c.d. divieto di monetizzazione delle ferie);
le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell'anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;
le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell'anno corrente vanno godute consecutivamente in caso di richiesta del lavoratore.
Tuttavia non può non tenersi conto della circostanza che, se il riposo annuale non viene goduto anche senza alcuna responsabilità da parte del datore di lavoro, il lavoratore va inevitabilmente ristorato e per tale ragione viene riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie. Orientamento della Cassazione sull'indennità sostitutiva delle ferie, anche rispetto all'ipotesi della responsabilità solidale degli appalti. Tale indennità, afferma la Cassazione (Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), ha un'anima “mista” posta la sua natura risarcitoria, in ragione del ristoro del danno che il lavoratore subisce per non essere stato posto nelle condizioni di poter recuperare le proprie energie psicofisiche, di dedicare il suo tempo ai rapporti interpersonali, familiari e sociali nonché di svolgere attività di natura ricreativa. L'altra “anima” è, invece, retributiva atteso che l'indennità viene corrisposta in ragione del sinallagma tipico della relazione contrattuale a prestazioni corrispettive del lavoro subordinato perché la sua erogazione, di fatto, è un corrispettivo per l'attività resa in un periodo che, invece, avrebbe dovuto essere non lavorato e comunque retribuito. Gli orientamenti e le definizioni sopra riportate che delineano una chiara qualificazione dell'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie sono stati fatti propri e confermati dalla sentenza n. 1450/2025 nella quale la Suprema Corte è stata chiamata pronunciarsi sull'istituto della responsabilità solidale negli appalti per stabilire se la locuzione “trattamenti retributivi”, prevista dalla norma di cui all'art. 29, d.l.gs. 276/2003, possa o meno includere nel novero di tali trattamenti, anche l'indennità sostitutiva delle ferie. La Corte di Cassazione, richiamando anche precedenti orientamenti su vicende analoghe, nel passaggio motivazionale che affrontato la questione, ha confermato che: “È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016). Diversamente, deve ragionarsi, con riguardo al tenore testuale dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 (nella versione precedente le modifiche del 2016), che fa riferimento, in senso più estensivo, alla responsabilità in solido dell'affidatario e dei suoi aventi causa.”. I Giudici, nell'interpretare con rigore il tenore letterale della norma di cui all'art. 29 cit., non mancano, ad avviso di chi scrive, correttamente di evidenziare che la tematica va comunque diversamente apprezzata avuto riguardo alla vigenza delle varie normative che si sono avvicendate tempo sul tema. La Corte richiama, in particolare, la norma di cui l'art. 118 d.lgs n. 163/2006 (il c.d. “Codice degli appalti” oggi abrogato) che, per quanto riguardasse gli appalti pubblici, nella versione antecedente le modifiche intervenute nel 2016 aveva una portata più estensiva.
Fonte: QUOTIDIANO PIU' - GFL