Appalti, il Ccnl artigianato non vale per l’azienda industriale

Appalti, il Ccnl artigianato non vale per l’azienda industriale

  • 14 Febbraio 2025
  • Pubblicazioni
Ai fini della partecipazione ai bandi pubblici l’utilizzo del contratto collettivo nazionale (ccnl) metalmeccanici artigiani da parte di un’azienda non iscritta all’albo non può ritenersi equivalente al ccnl metalmeccanici industria, anche se i due contratti sono stati firmati dalle medesime organizzazioni sindacali. È quanto precisa l’Anac con la delibera 32/2025, che ci consente di fare il punto sulle nuove disposizioni contenute nel correttivo del codice appalti in tema di equivalenza (Dlgs 209/2024). Il nodo dell’equivalenza di un diverso ccnl applicato dall’azienda rispetto a quello indicato della stazione appaltante è certamente il più complesso da risolvere in relazione alla eterogeneità dei contratti collettivi. Tuttavia, il nuovo allegato I.01 prova a fornire alcuni automatismi alle stazioni appaltanti per riuscire a individuare una soluzione coerente con la norma. In primo luogo l’articolo 3, comma 1, del richiamato allegato introduce una presunzione assoluta di equivalenza. Questa si configura quando in un settore le medesime organizzazioni sindacali (oo.ss.) hanno firmato diversi ccnl con organizzazioni datoriali diverse (si veda, ad esempio, il settore del commercio). In questo caso, la stazione appaltante deve assumere come equivalente tutti i ccnl indipendentemente dalla diversità dei contenuti. La norma, tuttavia, prevede due condizioni:

- i diversi ccnl devono essere attinenti al medesimo sottosettore del Cnel;

- il ccnl applicato in azienda deve essere coerente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa.

Proprio su questo punto la recente delibera 32/2025 dell’Anac ha ritenuto non conforme l’aggiudicazione a una società che applicava il ccnl metalmeccanici artigiani pur avendo superato il limite dimensionale previsto per la conservazione dell’iscrizione nell’albo artigiani, ritenendolo presuntivamente equivalente con il ccnl metalmeccanici industria in quanto firmati dalle medesime organizzazioni sindacali.

L’articolo 3, comma 2, fa un passo in più, nel solo settore dell’edilizia, individuando preventivamente e per legge i ccnl equivalenti del settore. Al di fuori di queste casistiche è necessario approdare al non semplice esame concreto della dichiarazione di equivalenza, che riguarda le tutele economiche e normative (con questo specifico ordine). Al riguardo va ricordato l’orientamento consolidato di giurisprudenza e dell’Anac, che rimette alla stazione appaltante la discrezionalità sulla verifica delle offerte e la valutazione di congruità (delibera 14/2025). Le tutele economiche. La prima verifica prevede che le tutele economiche si possano considerare equivalenti solo quando complessivamente la retribuzione fissa globale annua sia almeno pari a quella prevista dal ccnl indicato dalla stazione appaltante. Con un diverso risultato deve ritenersi non provata la dichiarazione di equivalenza. Si ritiene, tuttavia, che un operatore economico, il quale applica un diverso ccnl rispetto a quello indicato negli atti di gara avente trattamenti economici e normativi inferiori, possa avere sempre la possibilità di rilasciare una dichiarazione di equivalenza in cui si impegna ad adeguare il trattamento economico e normativo per tutta la durata dell’appalto al personale impiegato. Le tutele normative. La seconda verifica, che si attiva solo se la prima ha dato esito positivo, riguarda le tutele normative. In questo caso le stazioni appaltanti possono ritenere provata l’equivalenza quando gli scostamenti tra i due contratti risultino marginali. Fino al 2024, la nota Anac 1/2023 aveva ammesso uno scostamento fino a 2 parametri. A partire dal 2025, spetterà al ministero del Lavoro e a quello delle Infrastrutture, entro fine marzo, stabilire con decreto le linee guida per il rilascio dell’attestazione di equivalenza e per la valutazione degli scostamenti. Infine, lascia molto perplessi la verifica prevista dall’articolo 4, comma 3, lettera n) circa «gli obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso a all’aggiornamento periodico». La perplessità deriva dal fatto che queste informazioni non sono presenti nei ccnl ma attengono alla sfera degli adempimenti aziendali, non presi in considerazione dall’impianto sistematico della norma.

Fonte: SOLE24ORE